Città del Vaticano – Si va dall'ultima fondazione che prende il nome della enciclica del Papa, Fratelli Tutti, a quelle più antiche che risalgono ai tempi di Paolo VI, come la Fondazione Populorum Progressio.
«Benché tali enti abbiano una personalità giuridica formalmente separata ed una certa autonomia amministrativa, si deve riconoscere – scrive il Pontefice - che essi sono strumentali alla realizzazione dei fini propri delle Istituzioni curiali al servizio del ministero del Successore di Pietro e che, pertanto, anch’essi sono, se non diversamente indicato dalla normativa che li istituisce in qualche modo, enti pubblici della Santa Sede”. Dunque essendo i loro beni temporali parte del patrimonio della Sede Apostolica, «è necessario - si legge - che essi siano sottoposti non solo alla supervisione delle Istituzioni curiali dalle quali dipendono, ma anche al controllo e alla vigilanza degli Organismi economici della Curia Romana».
In questo modo le persone giuridiche strumentali saranno «chiaramente distinte dalle altre fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro» che sono «nati dall’iniziativa di privati e non sono strumentali alla realizzazione dei fini propri delle Istituzioni curiali». Le persone giuridiche strumentali esistenti dovranno adeguarsi alle disposizioni del Motu Proprio entro tre mesi dall’entrata in vigore, prevista a partire dall’8 dicembre 2022.
Il Motu Proprio è composto da otto articoli. Il terzo riguarda la vigilanza e il controllo in materia economico-finanziaria, stabilendo che la Segreteria per l’Economia esercita la vigilanza e il controllo per evitare il pericolo di operazioni opache. Il quarto e quinto articolo disciplinano le scritture contabili e lo scambio di informazioni, stabilendo tra l’altro che le persone giuridiche strumentali devono presentare alla Segreteria per l’Economia il bilancio preventivo e quello consuntivo . L’articolo 6, invece, riguarda l’estinzione e la devoluzione dei beni e specifica come le persone giuridiche strumentali sono soppresse e poste in liquidazione con decreto dell’Istituzione curiale da cui dipendono canonicamente, quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o contrario alla legge, ovvero, in caso di associazioni, quando la riduzione del numero degli associati ne impedisca il funzionamento.