Insulti razzisti a Maignan, l'Udinese giocherà una gara a porte chiuse. «Discriminazione in più occasioni»

Comunicato ufficiale del giudice sportivo dopo i fatti di sabato sera, con la partita interrotta oltre cinque minuti

Martedì 23 Gennaio 2024
Insulti razzisti a Maignan, l'Udinese giocherà una gara a porte chiuse. La decisione del giudice sportivo

L'Udinese dovrà giocare una partita a porte chiuse. Lo ha deciso il giudice sportivo dopo gli insulti razzisti contro Maignan di sabato sera «in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni, durante la gara, il calciatore del Milan e che hanno portato all'effettuazione di n.2 annunci con altoparlante, nonché a una prima interruzione del gioco per circa un minuto, di poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti».

Nel comunicato viene anche sottolineata «la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati». 

L'Udinese deciderà se presentare ricorso

L'Udinese ha deciso di non commentare la sentenza del giudice sportivo della Serie A ma si riserva di valutare, nelle prossime ore, se presentare ricorso. Secondo quanto apprende l'Ansa, il club friulano è persuaso di aver adottato tutte le misure necessarie per dare un segnale forte, escludendo a vita dal Bluenergy Stadium l'autore già individuato delle espressioni razziste. I legali della società valuteranno il dispositivo del giudice sportivo prima di assumere qualsiasi decisione assieme alla famiglia Pozzo. La gara da disputare a porte chiuse è quella con il Monza di sabato 3 febbraio alle 15.

Udinese, curva chiusa un turno

Ecco il comunicato ufficiale: 

«Il Giudice Sportivo, Visto il referto arbitrale, nonché il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni, durante la gara, il calciatore della Soc. Milan Maignan Mike Peterson, e che hanno portato all'effettuazione di n. 2 annunci con altoparlante, nonché a una prima interruzione del gioco per circa 1 minuto, di poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti;

Ritenuta la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati, che hanno comportato l'adozione delle misure previste dall'apposito protocollo procedurale contenuto nelle norme federali; gravità che, da un lato, rende recessivo l'elemento della dimensione, dall'altro, conferma e affatto smentisce l'ulteriore elemento, parimenti previsto e richiesto 474dall'art. 28, comma 4, CGS, della percezione reale (vista, in questo caso, la legittima reazione del calciatore interessato e le conseguenze sul regolare svolgimento della gara, interrotto per ben 2 volte);

Rilevato, altresì, che non sono state riportate, durante e dopo i fatti, e nonostante i 2 annunci al pubblico, chiare manifestazioni di dissociazione da tali intollerabili comportamenti da parte dei restanti sostenitori (elemento che sarebbe stato rilevante in senso attenuante, e finanche esimente in presenza degli altri presupposti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. e CGS);

Rilevato, nondimeno, che il comportamento attivo della Società Udinese, e la disponibilità manifestata fin da subito a collaborare per l'individuazione dei responsabili, fanno sì che per un evento di tale portata e gravità possa applicarsi la sanzione minima prevista dall'art. 28, comma 4, CGS, ovvero l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse (art. 8, comma 1, lett. e CGS) P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. UDINESE con l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse».

Ultimo aggiornamento: 14:21
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