Articolo 2
L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione, da un lato estendendo l'applicabilità da parte dell'autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali attualmente applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e, dall'altro, intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale.