Ddl violenza sulle donne, ecco i 19 articoli: da braccialetto elettronico a formazione operatori

Mercoledì 22 Novembre 2023, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 18:16

Articolo 11

L'articolo 11 aggiunge cinque ulteriori commi, dal comma 2-bis al comma 2-sexies, all'articolo 384-bis del codice di procedura penale, il quale disciplina la misura pre-cautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Si prevede in particolare che, fermo quanto disposto in tema di fermo dell'indiziato, anche fuori dai casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di una serie di delitti di violenza, di genere e domestica, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile per la situazione di urgenza attendere il provvedimento del giudice. Entro quarantott'ore dall'esecuzione del decreto con il quale è stato disposto l'allontanamento urgente, il pubblico ministero ne richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito. Il giudice per le indagini preliminari deve fissare entro le successive quarantott'ore l'udienza di convalida dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.

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