LA SENTENZA
VENEZIA Nel cambio di concessione balneare, è illegittima la

Sabato 24 Ottobre 2020
LA SENTENZA VENEZIA Nel cambio di concessione balneare, è illegittima la
LA SENTENZA
VENEZIA Nel cambio di concessione balneare, è illegittima la pretesa che il gestore entrante versi un indennizzo a quello uscente. L'ha stabilito la Corte Costituzionale, con una sentenza pubblicata ieri, che ha bocciato quattro commi della legge regionale con cui dal 2002 il Veneto regola il demanio marittimo. Il caso era stato sollevato dal Tar di Venezia, a proposito di una vicenda ambientata a Bibione, su cui però si erano accesi i riflettori in tutta Italia per le possibili ripercussioni su norme simili.
IL CONTENZIOSO
Il Comune di San Michele al Tagliamento aveva avviato una procedura ad evidenza pubblica su una concessione demaniale marittima di 26.000 metri quadri, già affidata in concessione alla società Villaggio Turistico Internazionale (e poi finita al centro di un altro procedimento penal). In base alla legge regionale in materia, il vincitore della gara avrebbe dovuto liquidare al concessionario uscente un ristoro pari al 90% del valore commerciale, stimato dai periti della società uscente in oltre 11 milioni. L'impresa Bipark, interessata al subentro, si era rivolta al Tribunale amministrativo regionale, contestando l'obiettività di tale calcolo. I giudici le avevano dato ragione, stabilendo che la valutazione venisse effettuata dai tecnici comunali, i quali l'avevano abbassata a 2.246.000 euro. A quel punto Bipark aveva però presentato un secondo ricorso, contestando la legittimità stessa del meccanismo di indennizzo, su cui il Tar aveva proposto questione di costituzionalità alla Consulta.
LE MOTIVAZIONI
Nel corso della propria difesa, la Regione ha fatto presente che nel maggio scorso il Governo ha varato il decreto Rilancio, il quale ha disposto una proroga delle concessioni in corso, per cui Bipark non avrebbe più dovuto avere interesse alla decisione. Invece la Corte Costituzionale è entrata nel merito, affermando che il sistema del ristoro influisce «sulle possibilità di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione dello stesso, potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all'affidamento». Secondo la Consulta, inoltre, «anche a voler ipotizzare, in linea del tutto astratta, che le disposizioni in questione siano riconducibili alla materia governo del territorio, in quanto funzionali, come affermato dalla Regione, a obiettivi di federalismo demaniale, dev'essere ribadito che, secondo il costante orientamento di questa Corte, le norme che stabiliscono i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime sono riconducibili alla competenza esclusiva statale». E le leggi dello Stato in materia non prevedono quel tipo di pagamento fra nuovi e vecchi concessionari.
Angela Pederiva
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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