Superbonus 2024, ecco cosa cambia (per chi ha iniziato i lavori) dopo il decreto del governo

A rispondere è il consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati, con il consigliere nazionale Paolo Biscaro

Martedì 9 Aprile 2024
Superbonus ecco cosa cambia dopo stop sconto in fattura e cessione credito per i lavori iniziati nel 2023

Superbonus 2024, cosa cambia ora? Dopo la scadenza del 4 aprile scorso fissata dal Governo per lo stop allo sconto in fattura e la cessione del credito per i bonus edilizi, cosa possono fare i cittadini che hanno avviato i lavori ma non hanno presentato la documentazione? A rispondere, alle domanda posta da Adnkronos/Labitalia, è il consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati, con il consigliere nazionale Paolo Biscaro.

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Lavori e fatture

«Per coloro chehanno avviato i lavori di ristrutturazione edilizia nel 2023,  - spiega - e hanno ricevuto almeno una fattura per l'esecuzione delle opere in oggetto che risulta pagata entro il 4/4/2024, continua a essere vigente la pregressa normativa e, benché non sia stata presentata la documentazione entro il termine previsto del 4 aprile 2024, possono continuare a usufruire dell'agevolazione del 70%.

Se hanno ricevuto almeno una fattura ma non risulta il relativo e dovuto pagamento, gli interessati ricadono nella stretta prevista dal nuovo decreto n. 39/2024 approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso martedì 26 marzo 2024 e non possono apportare correzioni o integrazioni perché il testo ha cancellato la remissione in bonis», sottolinea l'esperto.

 

Scadenze

«Ricordiamo -spiega Biscaro- che il documento fissava al 4 aprile 2024 il termine ultimo per inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alla propria scelta: optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus o degli altri bonus edilizi, sempre relativamente alle spese legate a ristrutturazioni edilizie effettuate nel 2023».

 

La documentazione

«Una comunicazione -sottolinea- che comprendeva l'insieme della documentazione tecnica (contratti, fatture pagate, APE ante e post, computo metrico, trasmessi sul portale predisposto dall'Enea dal tecnico asseveratore) e fiscale che andava trasmessa mediante la piattaforma tecnologica messa a disposizione nell'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate e inviata dal beneficiario o dal soggetto che rilascia il visto di conformità (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio)»

 

Superbonus 70%

Ma la documentazione può essere successivamente trasmessa? «Come sopra anticipato, coloro che hanno ricevuto almeno una fattura per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia che risulta pagata, possono ancora inviare -spiega Biscaro- la documentazione e usufruire dell'agevolazione del 70%. Ricordiamo che il Superbonus agevola diversi interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, alcuni sono trainanti e consentono un accesso diretto alla detrazione fiscale, altri sono trainati e usufruiscono del Superbonus solo se eseguiti insieme a uno dei primi. La detrazione prevista è del 70% per tutto il 2024 e del 65% fino al 31 dicembre 2025, in base alla legislazione vigente».

 

Le modifiche

Chi ha inviato i dati può modificarli? «Non è più possibile -sottolinea- effettuare alcuna variazione relativamente ai dati fiscali, questo il cuore del nuovo decreto e del termine fissato al 4 aprile 2024: il termine e le disposizioni del testo impediscono di fatto la remissione in bonis. Una disposizione che risponde alla finalità del decreto n. 39/2024: introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica».

 

I numeri

Avete stime su quanti hanno avviato lavori e non hanno presentato documentazione entro il 4 aprile 2024? «Purtroppo non è possibile avere una stima, si tratta di dati che - al momento - potrebbero essere resi noti soltanto dallo Stato, quale unico soggetto tenutario delle informazioni e dei movimenti in questione», conclude l'esperto.

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