Per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo.
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La circolare dell'Inps
L'Inps, tra l'altro, sottolinea la nota diffusa dopo alcuni casi di cronaca sulla pensione sospesa e il recupero di quanto percepito, provvede ad informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa«. »I pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, ribadisce l'Inps, prima del compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all'Istituto eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
Le eccezioni
La normativa stabilisce un'eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui. Chiarisce inoltre, che ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all'attività svolta nei mesi dell'anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia.