Pensioni, quota 103: slitta l'incentivo al posticipo dell'uscita dal lavoro. Fino a 9 mesi da quando si raggiungono i requisiti

I chiarimenti in un documento dell’Inps

Giovedì 14 Marzo 2024
Pensioni, quota 103: slitta l'incentivo al posticipo dell'uscita dal lavoro. Fino a 9 mesi da quando si raggiungono i requisiti

Pensioni. L’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che maturano nel 2024 i requisiti per Quota 103, la pensione anticipata flessibile che si può richiedere con 62 anni di età e 41 di contributi e che decidono di rimanere a lavoro slitta.

Di 7 mesi per dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del privato, di 9  per i dipendenti del pubblico. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1107/2024: il differimento dipende dall’allungamento delle finestre mobili operato dalla legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024). 

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Il messaggio dell'Inps

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 140, della legge di Bilancio 2024, spiega il messaggio dell'Inps, «i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima».

I tempi dell'esonero contributivo

Di conseguenza, spiega l’Inps, la prima decorrenza utile dell’incentivo al posticipo del pensionamento relativo a chi raggiunge i requisiti nel 2024 (gennaio) non potrà essere anteriore al:

  • 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
  • 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
  • 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
  • 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

Il documento INPS

Ultimo aggiornamento: 15 Marzo, 00:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA