Quota 103, la pensione anticipata a 62 anni: a chi spetta l'assegno pieno? Quanto si perde? Requisiti e importi

La pensione si può ottenere trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti e, comunque, non prima del primo aprile 2023

Venerdì 17 Marzo 2023
Quota 103, a chi spetta l'assegno pieno? Requisiti e importi per la pensione anticipata 62 anni. La cricolare

Pensioni, Quota 103: l'Inps, con la pubblicazione della circolare n. 27 del 10 marzo 2023, ha fornito nuove indicazioni sul calcolo degli importi relativi alla pensione anticipata a 62 anni, facendo così chiarezza sugli importi e su a chi potrebbe aspettare l'assegno pieno. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato poi che sul proprio sito è disponibile la domanda per la pensione anticipata flessibile, prevista in via sperimentale dalla legge di bilancio per i lavoratori che entro il 31 dicembre di quest'anno maturano un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni. La pensione si può ottenere trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti e, comunque, non prima del primo aprile 2023.

I soli lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono attendere sei mesi e almeno il primo agosto 2023.

 

Requisiti

La pensione - ricorda l'istituto, che ha pubblicato una circolare di chiarimenti sulla misura introdotta con la legge di Bilancio - si può ottenere trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti e, comunque, non prima del 1/o aprile 2023. I soli lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono attendere sei mesi e, se hanno raggiunto i requisiti prima della fine di gennaio, almeno il 1/o agosto 2023. Durante il periodo che intercorre tra la data di decorrenza della pensione anticipata flessibile e la data di conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, non è possibile cumulare la pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui.

 

Importi

L'importo massimo mensile della pensione anticipata flessibile in pagamento inoltre non potrà superare cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (per il 2023 l'importo è pari a 2.818,65 euro). Tale limite non trova più applicazione al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, che per il biennio 2023/2024 è di 67 anni. Il termine di pagamento del trattamento di fine rapporto o di fine servizio (TFR/TFS) inoltre, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell'interessato, bensì del momento in cui il dipendente avrebbe raggiunto il requisito ordinario previsto per la pensione anticipata, ovvero matura il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia

 

A chi spetta l’assegno pieno

Anticipare i tempi di uscita dal lavoro può comportare la rinuncia a una parte dell’importo mensile spettante, almeno fino al raggiungimento dell’età e dei requisiti necessari per la pensione di vecchiaia. Ma ci sono delle eccezioni. Nel caso di Quota 103, per esempio, il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ordinario. Pertanto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia (qui per saperne di più), l’importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno.

 

Il calcolo

se la pensione è inferiore a 5 volte il trattamento minimo sempre, l’assegno viene adeguato all’inflazione e non subisce alcuna riduzione; se la pensione è inferiore a 5 volte il trattamento minimo nell’anno di decorrenza ma negli anni successivi, per effetto della rivalutazione, supera l’importo stabilito, l’assegno viene erogato ma solo entro tale limite; se la pensione è superiore a 5 volte il trattamento minimo già dal primo anno di decorrenza, il limite del tetto massimo erogabile verrà applicato subito, fin dalla prima decorrenza, e pertanto l’assegno mensile verrà ridotto.

 

I pagamenti

Sono previste due tempistiche differenti per la decorrenza degli assegni:

1 - i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 hanno diritto al trattamento dal 1° aprile 2023 se dipendenti privati o dal 1° agosto 2023 se dipendenti pubblici (con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi;)

2 - i soggetti che maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2022 conseguono il diritto alla pensione: dal quarto mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, se dipendenti privati e dal settimo mese se dipendenti pubblici, Il trattamento sarà pagabile dunque dopo: dodici mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero dopo ventiquattro mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.

 

Come fare domanda

Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali: direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”; utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge; chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

 

La circolare

Ultimo aggiornamento: 19 Marzo, 12:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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