Assegno inclusione, pagamenti 15 febbraio: domande accettate, respinte o sospese. Cosa fare. Circolare Inps

Mercoledì 14 Febbraio 2024
Assegno inclusione, pagamenti 15 febbraio: domande accettate, respinte o sospese. Cosa fare. Circolare Inps

Assegno di inclusione.

Arrivano i pagamenti. Oggi, 15 febbraio, saranno accreditati gli importi dell'Adi di gennaio a coloro i quali hanno presentato domanda (ed è stata accettata) dall'8 fino al 31 gennaio scorso. Dal 27 febbraio saranno invece in pagamento le somme dovuto per il mese corrente.

E nel frattempo, con messaggio numero 684 del 14-02-2024, l'Inps ha comunicato come comportarsi nel caso in cui la domanda di sussidio non sia stata accettata. Sono diverse le fattispecie che si possono presentare.

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Adi, pagamenti di febbraio

Le domande per ottenere l'assegno di inclusione sono partite lo scorso anno, il 18 dicembre 2023 per la precisione. Chi aveva fatto richiesta (con esito positivo dell'istruttoria) entro il 7 gennaio 2024 ha già ricevuto i pagamenti di gennaio a partire dal giorno 26 dello scorso mese. 

Per le domande presentate dopo il 7 gennaio (dall'8 gennaio) e comunque entro il 31 gennaio, con Patto di Attivazione sottoscritto entro il 31 gennaio 2024 ed esito positivo dell’istruttoria, il pagamento della mensilità di competenza di gennaio verrà disposto dal giorno 15 febbraio. Mentre dal giorno 27 febbraio verrà pagato l’importo del mese corrente (febbraio).

Domande accolte, come verificare

L’Assegno di inclusione (ADI), spiega l'Inps, viene riconosciuto ed erogato a quei nuclei che presentano la richiesta, che sottoscrivono il Patto di Attivazione digitale (PAD) e la cui domanda supera con esito positivo tutti i controlli preventivi relativi ai requisiti previsti dalla normativa. L’esito delle domande è consultabile dall’utente nella procedura gestionale a cui si accede tramite le proprie credenziali.

Per le domande accolte, l’importo è accreditato sulla Carta di inclusione intestata al richiedente la prestazione o, nel caso in cui sia stata richiesta l’individualizzazione della carta, ai singoli componenti adulti del nucleo che hanno responsabilità genitoriale o che sono inseriti nella scala di equivalenza. La Carta può essere ritirata presso gli Uffici Postali e viene consegnata anche nei casi in cui il soggetto titolare non abbia ricevuto il relativo sms.

Domande respinte, cosa fare

Le domande che a seguito dell’istruttoria risultano prive di alcuni requisiti previsti dalla norma sono respinte. Nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’Inps, è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale.

Dal prossimo 27 febbraio sarà disponibile anche il dettaglio delle singole causali di reiezione. Nei casi di reiezione, il richiedente la misura può presentare motivata istanza di riesame alla sede Inps, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.

 

Domande "in evidenza", come integrare

Quando le domande Adi hanno necessità di un supplemento istruttorio esse vengono poste nello stato di “evidenza” o di “sospensione”. In particolare, sono poste in stato “evidenza” e potranno essere gestite dalle Strutture territoriali, le domande la cui attestazione Isee presenta omissioni e/o difformità, a seguito dei controlli automatizzati effettuati da Agenzia delle Entrate. 

L’Isee presenta omissioni e difformità nei seguenti casi:

  • qualora l’Agenzia delle Entrate rilevi omissioni e/o difformità sui dati del patrimonio mobiliare auto dichiarati nel Quadro FC2 sez. I e II;
  • qualora l’Agenzia delle Entrate rilevi omissioni e/o difformità sui dati reddituali eccezionalmente auto dichiarati nel Quadro FC8 sez. II della DSU (nei casi in cui all’interno del nucleo siano presenti componenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi).

Nei casi di Isee con omissioni ovvero difformità la Sede invia apposita comunicazione al soggetto richiedente la prestazione ADI, con la quale richiede di:

  • presentare alla sede di competenza idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU;
  • presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; la nuova DSU dovrà essere presentata alla sede di competenza
  • rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica, il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Si precisa che tale funzione non è attiva qualora l’utente abbia agito con le sue credenziali di accesso.

 

Se nel termine di 60 giorni sono stati presentati i documenti giustificativi delle omissioni e/o difformità e gli stessi siano idonei a giustificare tali incongruenze, oppure se è stata rettificata l’attestazione Isee, o se è stata presentata una nuova DSU che abbia sanato tali omissioni e difformità, la domanda viene sbloccata positivamente ai fini della prosecuzione dell’istruttoria; se, diversamente, nel termine di 60 giorni, l’utente non ha presentato alcun documento giustificativo, né ha rettificato l’attestazione Isee o presentato una nuova DSU, oppure i documenti presentati non sono idonei a giustificare le omissioni e difformità, la domanda viene respinta.

Domande sospese, cosa fare

Domande “sospese” per discordanza nucleo familiare tra quanto dichiarato in dsu e i dati presenti nell’anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR). Per tutte le domande di Assegno di Inclusione (ADI) si tiene conto, in fase istruttoria, dell’esito delle verifiche effettuate confrontando il nucleo familiare auto dichiarato in DSU e quello risultante nelle banche dati dell’Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR).

Pertanto, nel caso in cui da tale confronto emerga una qualunque discordanza sulla composizione del nucleo, la domanda di ADI viene  posta automaticamente in “sospensione”, al fine di consentire alle sedi territoriali competenti l’accertamento dell’effettiva veridicità del nucleo medesimo.

Sarà onere della Sede Inps competente accertare la correttezza di quanto  auto dichiarato nella DSU. 

Le domande assoggettate al controllo preventivo saranno comunque automaticamente elaborate, decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione, in assenza di conferma della discordanza da parte dell’operatore di sede.

Stato domanda Adi, le tabelle

Ultimo aggiornamento: 15 Febbraio, 17:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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