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Articolo 18
L'articolo 18 dispone che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia e l'autorità politica delegata per le pari opportunità adottino un decreto interministeriale che disciplini le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitate ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica. Il ministro della giustizia e l'autorità politica delegata per le pari opportunità devono inoltre provvedere all'emanazione di linee guida per l'attività di tali enti e associazioni.