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LE SPECIFICITÀ
Con la sentenza pubblicata nei giorni scorsi, invece, il Tar ha reputato infondate tutte queste argomentazioni. Richiamandosi anche a un proprio precedente pronunciamento in materia, il Tribunale amministrativo regionale ha osservato che le disposizione impugnate «si collocano all'interno della regolamentazione urbanistico-edilizia spettante all'amministrazione comunale e si giustificano in ragione della peculiarità della Città di Venezia», per cui sono comprensibili gli interventi promossi dall'ente locale «per favorire la residenzialità nella città antica». In definitiva, dunque, per i giudici è correttamente motivata la maggiore "tolleranza" mostrata dal regolamento edilizio nei confronti delle abitazioni residenziali: «È evidente del resto la differenza con le locazioni ad uso abitativo, ordinarie o transitorie, dirette a soddisfare l'interesse primario all'alloggio, e non un interesse meramente turistico, sicché non risulta incongruo un trattamento differenziato che in applicazione delle specificità già richiamate e nel rispetto della normativa menzionata che prevede un adeguamento progressivo introduca una tutela particolare della sola residenzialità e del bisogno abitativo».