Forma per riordinare tutta l'organizzazione

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L'istituto della fusione, disciplinato dagli articoli 15 e 16 del Decreto Legislativo 267 del 2000 e dalla legge regionale del Veneto 25 del 1992, rappresenta un ulteriore strumento per il conseguimento di una dimensione efficiente della governance locale. Si tratta di una forma di riordino volto alla razionalizzazione e ottimizzazione dell'organizzazione istituzionale. I consigli comunali o gli altri soggetti ai quali spetta l'iniziativa legislativa predispongono un progetto di legge per la fusione dei Comuni, che presentano agli organismi regionali competenti. Quando il progetto di legge regionale acquisisce un giudizio favorevole di meritevolezza da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale delibera il referendum consultivo e il relativo quesito con il quale i cittadini sono chiamati ad esprimersi pro o contro la costituzione del nuovo comune. Per la natura della consultazione non è previsto un quorum, dunque il referendum è valido indipendentemente dal numero dei cittadini che si recano al voto. Gli esiti del referendum sulle fusioni dei Comuni sono valutati sia nel loro risultato complessivo sia sulla base dei dati distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessato. Nel momento in cui viene emanata dal Consiglio la legge di fusione, i sindaci e i consigli in carica decadono e viene nominato un commissario per il tempo intercorrente alla elezione degli organi del nuovo Comune.

n.b.
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Il Gazzettino