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VERONA - Avere dei computer per la navigazione libera all’interno di un locale pubblico non costituisce un’offerta continuativa di gioco. E’ quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Venezia in una sentenza che annulla un’ingiunzione di pagamento del valore di 20mila euro emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) contro un Punto Vendita Ricariche (Pvr) di Verona, difeso dall’avvocato Fernando Petrivelli. Al titolare del punto vendita, riporta l'agenzia Agipronews, era stata contestata la presenza di sei computer a navigazione libera a disposizione di chi frequentava il locale, che costituivano la funzione di “internet point”.
La Corte d’Appello di Venezia, a cui il titolare del Pvr ha fatto ricorso, ha però affermato che l’articolo del Decreto Balduzzi, la cui violazione era stata contestata al gestore, “sanziona la condotta del titolare di pubblico esercizio che mette a disposizione all’interno dell’esercizio stesso solo delle apparecchiature che attraverso la connessione ad internet consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco” e che, come afferma una circolare di ADM, questo tipo di apparecchiatura consiste “per lo più da una struttura dotata di schermo touch- screen, tastiera di comando anche virtuale a dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l’inserimento della smart card che abilita al gioco e l’introduzione di banconote per ricaricare la smart card utilizzata”.
Per questo motivo la Corte d’Appello di Venezia ha accolto il ricorso e annullato l’ingiunzione verso il gestore del locale.
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