Pedemontana, il Tar: inammissibili i ricorsi contro la Regione Veneto

Pedemontana, il Tar: inammissibili i ricorsi contro la Regione Veneto
Il Tar dichiara inammissibili i ricorsi contro la Regione Veneto. La sentenza è stata depositata oggi dal Tar Veneto sui due ricorsi proposti da Salini Impregilo, con...

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Il Tar dichiara inammissibili i ricorsi contro la Regione Veneto. La sentenza è stata depositata oggi dal Tar Veneto sui due ricorsi proposti da Salini Impregilo, con intervento ad adiuvandum di Codacons e di alcuni privati, contro Regione Veneto, Consorzio stabile Cis e Spa Superstrada Pedemontana Veneta.


I NUMERI DELLA PEDEMONTANA La superstrada salva Postumia, Pontebbana e Castellana

Per il presidente Veneto, Luca Zaia, è «una sentenza che definisce con chiarezza come il percorso giuridico adottato per la realizzazione della Pedemontana Veneta sia, e sia stato, corretto. Ricordo che, affrontando questo dossier, - osserva Zaia - abbiamo coinvolto la Corte dei Conti, l'Anac e l'Avvocatura dello Stato. Ho nominato Commissario per l'opera il vice Avvocato Generale dello Stato, avvo. Marco Corsini e abbiamo affrontato tutte le procedure in maniera legittima e trasparente. Ora il Tar riconosce la pulizia e correttezza assoluta dei procedimenti adottati».

Il Tar veneto, rammenta Zaia, ha dichiarato inammissibili i ricorsi sotto vari profili, ha respinto tutte le domande di condanna della Regione Veneto al risarcimento danni e ha disposto che il ricorrente risarcisca alla Regione Veneto le spese di giustizia. Il Tar, tuttavia, non si è fermato alla questioni processuali, ma ha esaminato anche il merito della controversia, dando atto in modo analitico che le modifiche apportate alla concessione nel 2017 dalla Regione Veneto «non comportano un nuovo equilibrio economico dell'operazione a favore della concessionaria, né comportano una diversa allocazione dei rischi tra le parti». Secondo il Tar Veneto, inoltre, «il Terzo Atto Convenzionale ha avuto come effetto soltanto quello di contribuire ad un chiaro equilibrio dell'allocazione dei rischi nell'ambito del rapporto concessorio esistente»; «l'allocazione del rischio della domanda sulla concedente è stato espressamente previsto e voluto proprio dall'Ati di cui la ricorrente era capogruppo e mandataria».
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Il Gazzettino