Covid, la corte europea respinge il ricorso contro l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario: era stato sollevato dal giudice del lavoro di Padova

Il caso era nato dopo la sospensione dal lavoro di un'infermiera a Padova che aveva rifiutato il vaccino

Covid, la corte europea respinge il ricorso contro l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario: era stato sollevato dal giudice del lavoro di Padova
PADOVA - È arrivata la sentenza della Corte Ue in merito a un ricorso presentato da un giudice del Lavoro per il caso di un'infermiera del servizio di...

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PADOVA - È arrivata la sentenza della Corte Ue in merito a un ricorso presentato da un giudice del Lavoro per il caso di un'infermiera del servizio di Neurochirurgia dell'ospedale universitario di Padova che si era rifiutata di vaccinarsi contro il Covid-19La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha respinto integralmente, in quanto «irricevibile», la domanda presentata dal giudice: aveva chiesto se l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 a carico del personale sanitario fosse contrario al diritto dell'Ue.

L' infermiera, avendo contratto in precedenza il virus Sars-CoV-2 ed essendo guarita, riteneva di godere già di una immunità naturale e, pertanto, aveva rifiutato di vaccinarsi. L'ospedale l'aveva sospesa dal servizio e dalla retribuzione: lei aveva fatto così ricorso d'urgenza al giudice del lavoro, chiedendo la reintegrazione in servizio, sostenendo la contrarietà della normativa italiana in materia di obbligo vaccinale alla Costituzione e al diritto Ue. Il giudice del Lavoro di Padova si è rivolto così alla Corte, dubitando della validità delle autorizzazioni all'immissione in commercio concesse dalla Commissione Europea. Ha chiesto anche alla Corte se si dovesse fare ricorso ai vaccini anche in caso di guarigione e se la sospensione dal servizio rispondesse ai principi "di proporzionalità e non discriminazione" previsti dal regolamento Ue sui certificati Covid, o Green Pass.

Per la Corte, il Tribunale di Padova si è limitato «ad esprimere una valutazione generale di ragionevolezza nel nutrire dubbi sulla validità delle autorizzazioni, senza però identificarle, né sviluppare la natura concreta dei dubbi espressi». Riguardo alla proporzionalità e ragionevolezza della sospensione, la Corte osserva che «il regolamento non definisce concetti per valutare l'adeguatezza delle misure sanitarie adottate dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di Covid-19, quando queste sono tali da limitare la libera circolazione, come nel caso in esame».

Per la Corte, in pratica, la domanda è irricevibile perché "fuori target": la causa principale si fonda sul presunto carattere illecito dell'obbligo di vaccinazione e riguarda la reintegrazione dell'infermiera. La controversia, osservano i giudici di Lussemburgo, non riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento sul Green Pass, che conferisce invece alle persone vaccinate il diritto di ottenere un certificato di vaccinazione e alle persone guarite dall'infezione da Sars-CoV-2 il diritto di ottenere un certificato di guarigione.

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Il Gazzettino