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Sul fronte dell'emergenza sanitaria e del reclutamento straordinario dei medici di medicina generale e dei giovani laureati specializzandi la Regione la spunta davanti alla Corte costituzionale sul governo, segnatamente il governo Draghi, che l'anno scorso (11 agosto) stabilì l'impugnazione davanti ai giudici della Consulta della legge regionale 8 del 9 giugno 2022, un provvedimento "omnibus" varato dal Consiglio.
I dettagli
La legge detta disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze. Ma l'attenzione dei tecnici del governo si è incentrata sulle norme sanitarie. Innanzitutto è stata impugnata la norma che prevede un carattere di priorità «in fase di trasferimento» a vantaggio dei medici di famiglia che accettano incarichi in zone carenti per almeno due anni consecutivi, garantendo al tempo steso una permanenza in tali aree del Fvg per almeno quattro anni. Il governo considerava tale disposizione lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. Vero è che proprio lo Stato disciplina, conformemente agli accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali di categoria, i rapporti di lavoro con i medici di medicina generale (mediante convenzioni di respiro triennale). Tuttavia la Corte non accoglie le censure statali e chiarisce in sentenza: «Per quanto possa produrre effetti secondari sull'andamento dei rapporti convenzionali, la disposizione regionale ha anzitutto una "ratio" organizzativa, in funzione di tutela della salute, che persegue cercando di assicurare la medicina di prossimità anche agli abitanti delle zone carenti».
Il passato
Il ricorso sosteneva che la Regione avrebbe ecceduto i limiti stabiliti per la stipula di contratti di collaborazione a prestazione esclusivamente personale. Ma anche su questo fronte la Corte ha respinto le ragioni del governo Draghi, rilevando fra l'altro la rigorosa serie di condizioni poste dalla norma regionale per l'applicazione di tali deroghe alla normativa generale. In particolare, in merito alla posizione dei medici specializzandi i giudici sottolineano che «questa Corte ha avuto recentemente occasione di evidenziare come il principio di esclusività dell'attività formativa non sia da intendere in modo astratto, bensì in funzione della "ratio" orientata alla qualità della formazione. La legge regionale impugnata garantisce che lo svolgimento degli incarichi straordinari avvenga fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi». In linea generale, anche qui prevale su tutto il diritto alla salute. Nel caso di specie, come chiarito con una pronuncia riguardante la Provincia autonoma di Trento, anche la Regione Fvg come conferma la Corte si è vista costretta ad «approntare un rimedio organizzativo straordinario» al fine di «fronteggiare una situazione obiettiva di carenza del personale medico». Tutto questo scrive ancora la Corte - «nella considerazione che la facoltà di affidare gli incarichi a tempo determinato era stata dalla norma medesima adeguatamente circoscritta», così impedendo eventuali abusi capaci di tradurre una regola straordinaria in sistema ordinario.
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