Anziano travolto e ucciso: la nipote risarcita per motivi affettivi

Anziano travolto e ucciso: la nipote risarcita per motivi affettivi
VEDELAGO - Anche i parenti che non convivevano con la vittima hanno diritto al risarcimento delle assicurazioni del danno da uccisione. È quanto scritto nella...

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VEDELAGO - Anche i parenti che non convivevano con la vittima hanno diritto al risarcimento delle assicurazioni del danno da uccisione. È quanto scritto nella rivoluzionaria sentenza emessa dal giudice civile del Tribunale di Treviso Clarice Di Tullio, destinata a lasciare il segno perché introduce nuovi elementi interpretativi nel campo della risarcibilità che modificano in parte la giurisprudenza consolidatasi anche per effetto di alcune pronunce della Cassazione. A vincere la causa contro l'assicurazione, in questo caso la Allianz Versicherungs, è stata la giovane nipote di un 62enne rimasto ucciso in un incidente accaduto nell'ottobre 2010 lungo la statale 102 all'altezza di Vedelago. L'uomo, che era residente a Piombino Dese (Pd), venne travolto da un autotreno condotto da un camionista di 58 anni di nazionalità tedesca. L'autotrasportatore venne indagato dalla Procura di Treviso per omicidio colposo.

 
LE PERIZIE
Il perito incaricato dal magistrato di ricostruire la dinamica arrivò alla conclusione che il 60% della responsabilità sarebbe stata in realtà da attribuire al ciclista, che avrebbe attraversato improvvisamente la strada proprio mentre giungeva il mezzo pesante. Che però viaggiava a 78 chilometri orari, cioè ben oltre il limite di 50 fissato lungo le strade che attraversano i centri abitati. Una velocità di anche 10 chilometri orari più lenta, secondo il perito, avrebbe consentito la frenata del veicolo e probabilmente l'urto si sarebbe potuto evitare. L'autotrasportatore patteggiò una pena di 10i mesi di reclusione. L'ufficio centrale italiano che gestisce i sinistri per conto delle compagnie assicurative estere stimò il concorso di colpa dell'investitore solo al 20% e decise di non liquidare ai familiari niente di più degli acconti già versati a titolo risarcitorio stragiudiziale. In particolare negò il diritto al risarcimento alla giovane nipote del 62enne in quanto non convivente, citando una decisione della Suprema Corte del 2012.
LE MOTIVAZIONI

Si ritiene - scrive invece il giudice civile di Treviso nella sentenza che dà ragione alla ragazza - che attribuire rilievo decisivo a una circostanza quale la convivenza comporti il rischio di mettere ingiustamente in secondo piano l'importanza di un legame affettivo e parentale, la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori solo perché ricorrano circostanze diverse dalla coabitazione che comunque consentano una concreta affettività del naturale vincolo nonno-nipote. Del resto proseguono le motivazioni del giudice Di Tullio l'interesse non economico che sta alla base del diritto al risarcimento del danno da uccisione del congiunto è l'interesse all'integrità della sfera affettiva familiare in cui rientra nella comune esperienza il ruolo dei nonni nel corretto sviluppo psichico dei nipoti e il legame d'affetto che sussiste tra gli uni e gli altri: ancorare il risarcimento del danno conseguente alla recisione di quell'affetto al mero fatto della coabitazione condurrebbe alla conseguenza di alimentare automatismi risarcitori inaccettabili in tema di liquidazione del danno non patrimoniale. Oltre al risarcimento della nipote la sentenza ha disposto un ulteriore pagamento per i familiari, pari a tre volte quello che l'assicurazione sarebbe stata disposta a liquidare. 
Denis Barea  Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino