VENEZIA - Il proprietario e comandante di una barca da diporto è responsabile dell’incolumità dei suoi passeggeri, anche se trasportati a titolo di cortesia....
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La parte lesa, assistita dagli Avvocati Augusto Palese e Davide Vianello Viganò, era stato in malattia molti mesi, con importante danno biologico, determinante una invalidità permanente del 60 per cento, come accertato dal medico legale di parte Gianni Barbuti. Inoltre, a seguito della caduta dalla barca, il 45enne aveva riportato danni importanti anche a livello patrimoniale, poiché non ha più potuto svolgere la propria attività di operatore di carico e scarico bagagli. Per questo, sostenendo che la barca non era ormeggiata saldamente, aveva presentato querela. Come recita il capo di imputazione, il conducente è stato rinviato a giudizio “perché, mentre conduceva un natante a motore, con a bordo un terzo trasportato, accostatosi alla riva sita in Fondamenta Lorenzo Radi - per imprudenza, negligenza, imperizia - non assicurava adeguatamente l’imbarcazione alle apposite paline, cosicché il predetto nell’atto di scendere dal natante, a seguito di un movimento dello stesso, cadeva in acqua, riportando lesioni personali”.
Secondo la relazione del perito di parte, Alfonso Morisieri, “l’ormeggio, ancorché temporaneo, prevede l’impiego di almeno una cima assicurata ad una palina, evitando così che l’unità possa allargarsi nonché produrre ampi movimenti trasversali – di rollio in grado di complicare o rendere troppo difficoltose le operazioni di imbarco/sbarco”.
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Il Gazzettino