ROMA – La Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 4 settembre 2018 che ha definito la causa C-80/17, ha sancito un principio che interessa molti...
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Per i giudici di Lussemburgo, secondo quanto riporta il sito studiocataldi.it, i presupposti per l'assicurazione obbligatoria dei veicoli, infatti, sono i seguenti: il mezzo deve essere idoneo alla circolazione, deve essere immatricolato e, pertanto, non deve essere stato regolarmente ritirato dalla circolazione.
Se tali condizioni si verificano, la circostanza che l'auto sia parcheggiata in un terreno privato non basta a esonerarla dall'assicurazione. Si tratta, infatti, di un mezzo che corrisponde alla nozione di veicoli di cui all'articolo 1, punto 1, della direttiva direttiva 72/166/CEE e che, di conseguenza, non smette di essere soggetto all'obbligo di assicurazione enunciato dal successivo articolo 3 solo perché il proprietario non intende più guidarlo e lo tiene fermo su un terreno privato.
La Corte di Giustizia, con la medesima pronuncia, ha sancito anche un altro importante principio. I giudici hanno infatti chiarito che è legittimo prevedere che gli organismi nazionali incaricati di risarcire i danni causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione possono poi proporre azione, per rivalersi, non solo nei confronti del responsabile del sinistro, ma anche contro il soggetto tenuto a stipulare un'assicurazione RC auto che non ha adempiuto a tale obbligo, anche se non si tratta di persona civilmente responsabile dell'incidente nell'ambito del quale si sono verificati i danni. Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino