Pensioni minime, aumento per assegni fino a 600 euro: di quanto e come calcolarli. E ci sono gli arretrati da gennaio

Circolare dell'Inps con le istruzioni per il calcolo degli incrementi per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024 dalll'ultima legge di bilancio

Pensioni minime, aumento per assegni a 600 euro: di quanto e come calcolarli. E ci sono gli arretrati da gennaio
Pensioni minime. L'aumento dell'assegno, disposto dall'ultima legge di bilancio, è ufficiale. L'Inps ha infatti pubblicato la circolare numero 35 del 3...

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Pensioni minime. L'aumento dell'assegno, disposto dall'ultima legge di bilancio, è ufficiale. L'Inps ha infatti pubblicato la circolare numero 35 del 3 aprile 2023 che contiene le istruzioni di calcolo e pagamento (che sarà comprensivo degli arretrati) dell’incremento delle pensioni pari o inferiori al trattamento minimo. Incremento riconosciuto per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità spettante.

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Gli aumenti

L'incremento è dunque riconosciuto in via transitoria. È di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 - che crescono a 6,4 punti percentuali per chi abbia età pari o superiore a settantacinque anni - e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. L'aumento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo Inps. Qualora sia superiore a questo importo e inferiore a questo limite aumentato dell'incremento disciplinato - avverte l'Inps - l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio.

 

 

A chi si applicano

L’incremento è riconosciuto con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento, di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps. Sono coinvolti i trattamenti di natura previdenziale, assoggettabili a Irpef, memorizzati nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogati da Enti diversi dall’Inps per i quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, o erogati dall’Inpos.

Sono escluse dalla base di calcolo, per la determinazione dell’incremento, le prestazioni fiscalmente non imponibili (a titolo esemplificativo, le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva c.d. quattordicesima mensilità, l’importo aggiuntivo della pensione), le prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni a carattere facoltativo e le prestazioni di accompagnamento a pensione.

 

 

Gli esempi

Come si calcola l'incremento? Si prende a base l’importo mensile complessivo lordo delle pensioni di cui l’interessato risulta titolare. L’incremento in esame viene, pertanto, attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo Inps.

Nel caso di una pensione di 563,74 euro cosa avverrà? Sotto i 75 anni si applica l'incremento dell'1.50% e dunque 563,74 + 8,46 = 572,20 euro. Per gli ultra 75enni l'aumento è invece del 6,40%, ed ecco quindi il calcolo: 563,74 + 36,08 = 599,82 euro.

Tali importi rappresentano il limite di accesso al beneficio per il 2023. L’adeguamento sulla base dell’indice di rivalutazione definitivo sarà effettuato in sede di perequazione per l'anno 2024. Gli importi dell’incremento per l’anno 2024 saranno determinati in sede di rinnovo delle pensioni per lo stesso anno.

 

 

Il pagamento

L’importo spettante a titolo di incremento sarà corrisposto con la stessa cadenza di pagamento della pensione (mensile, semestrale o annuale). Tale importo sarà evidenziato sul cedolino di dettaglio del pagamento con apposita voce. Con il primo pagamento vengono corrisposti anche gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2023 o dalla decorrenza della pensione, se successiva. Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni operative, con apposito messaggio, in merito all’applicazione della misura.

 

 

La circolare

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Il Gazzettino