Reddito cittadinanza, in Umbria revocati oltre 3000 assegni ecco perché

Lunedì 4 Luglio 2022 di Selenio Canestrelli
Reddito cittadinanza, in Umbria revocati oltre 3000 assegni ecco perché


PERUGIA - Reddito e pensioni di cittadinanza, è boom di pratiche revocate e decadute.

Nei primi cinque mesi di quest’anno sono stati quasi 3mila i provvedimenti, con il record di stop al reddito che si è verificato nel 2021, quando tra nuclei decaduti dal diritto e nuclei revocati si è raggiunta quota 6.873. Intanto, secondo quanto riporta l’Osservatorio statistico dell’Inps, in Umbria l’anno scorso sono state 15.436 quelle famiglie che hanno ottenuto il reddito di cittadinanza, coinvolgendo in tutto 33.752 persone, per un importo medio mensile di 532 euro, mentre sono stati 1.953 i cittadini che hanno usufruito della pensione di cittadinanza per un importo medio mensile di 266 euro. Non solo: nei primi cinque mesi di quest’anno sono stati 12.637 i percettori di reddito di cittadinanza, con il dato del maggio scorso che da solo ha fatto registrare quota 7.879 nuclei beneficiari, per un totale di oltre 16mila persone. Ma per ora, a destare attenzione, è la questione dei provvedimenti di revoche e di redditi decaduti che segue regole precise e che, negli ultimi tempi, sembra aver subìto un’accelerazione grazie ai controlli e alle verifiche su singoli casi. Nel dettaglio, l’Osservatorio Inps, fino al maggio scorso segnava quota 474 revoche e 2420 pratiche decadute dal diritto tra reddito di cittadinanza e pensioni d cittadinanza. Ma ecco come funziona. La decadenza del godimento della misura, spiega l’Inps «è prevista, oltre al termine dell’intero periodo dovuto, anche nei casi in cui venga meno uno dei requisiti economici in corso di godimento della prestazione e in ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione in carico al richiedente. Per ciò che riguarda la revoca sono previste specifiche cause tra le quali c’è quella di sanzioni per violazione degli obblighi legati alla sottoscrizione del patto per il lavoro e del patto per l’inclusione sociale o presentazione di DSU non veritiere, situazioni alle quali si aggiunge la decadenza e i tempi minimi prima della possibilità di presentare una nuova domanda. In più, sono previste ipotesi di revoca e decadenza anche a seguito di specifica comunicazione dell’autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria». In molti casi si tratterebbe del non rispetto degli obblighi di comunicazione all'Istituto: infatti, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Inps, tra l’ altro, «le variazioni della situazione lavorativa nelle forme di avvio di un'attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione, anche se svolta all'estero, intervenute in corso di fruizione del reddito di cittadinanza o di pensione; il reddito presunto per l'anno solare successivo, qualora l'attività di lavoro già comunicata si protragga nel corso di tale anno; la sopravvenienza nel nucleo familiare, successivamente alla domanda, di componenti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero». Ma non solo: «Vanno tenute in considerazione e comunicate con tempistiche specifiche anche le dimissioni volontarie dal lavoro (fatte salve quelle per giusta causa) di uno o più membri del nucleo o il venire meno di tale condizione, ogni variazione del patrimonio immobiliare e dei beni durevoli che comporti la perdita del requisito; nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie previste per il patrimonio mobiliare sia avvenuta a seguito di donazione, successione o vincite. Con il divieto dell’utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità». E’ bene, comunque, ricordare che il reddito di cittadinanza «è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, presentando la nuova domanda già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità». 

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