Arriva il disegno di legge bipartisan anti fake news: stop all'anonimato

Domenica 2 Luglio 2017
Arriva il disegno di legge bipartisan anti fake news: stop all'anonimato
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«Ridiscutere i tabù dell'anonimato, della trasparenza e della proprietà dei media online, del diritto di replica, di rettifica, del diritto all'oblio, della protezione della privacy e della rimozione dal web dei contenuti lesivi». È lo sfondo su cui si innesta il ddl presentato a palazzo Madama da uno schieramento trasversale di senatori, che va da Fi alla Lega, passando per i centristi (Ap, Ala, Gal) e alle Autonomie fino a includere esponenti Idv e Pd.  

La proposta, prima firmataria Adele Gambaro (Ala-Sc) e assegnata alla prima commissione Affari costituzionali con titolo Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica, mira ad arginare il fenomeno delle fake news, delle bufale, delle notizie totalmente inventate ma anche di quelle diffamatorie o persecutorie, diffuse on line da siti o blog privi di precisi responsabili di quanto pubblicato.  La portata di quella che appare sempre più un'emergenza è stata rilevata anche dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che all'inizio dell'anno ha osservato con preoccupazione il numero di campagne mediatiche online miranti a fuorviare settori dell'opinione pubblica, attraverso informazioni intenzionalmente tendenziose o false, l'istigazione dell'odio contro singoli individui e anche attacchi personali, spesso in ambito politico, volti a minare il regolare svolgimento dei processi democratici.

E se in Germania è stata presentata una proposta di legge che obbliga i social media ad eliminare i contenuti falsi entro 24 ore dalla loro individuazione, anche la Commissione europea ha recentemente proposto regole più stringenti per quanto riguarda i livelli di privacy sulla comunicazione online. Si tratta di un tema delicato, perché incide direttamente sulla libertà di espressione che non deve minare il diritto all'informazione corretta dei cittadini e alla tutela della reputazione personale.  L'articolo 1 del ddl introduce una nuova contravvenzione nel codice penale: si inserisce l'articolo 656- bis col quale si prevede che chiunque pubblichi o diffonda notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o non veritieri, attraverso social media o altri siti (che però non siano espressione di giornalismo online, soggetto ad altre norme), è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'ammenda fino a 5000 euro.  

L'articolo 2 del ddl introduce due nuovi delitti riguardanti la diffusione di notizie false che possano destare pubblico allarme o fuorviare settori dell'opinione pubblica o aventi ad oggetto campagne volte a minare il processo democratico. In particolare, il nuovo articolo 265- bis del codice penale prevede la reclusione non inferiore a dodici mesi e l'ammenda fino a 5000 euro. Il nuovo articolo 265-ter del codice penale, invece, prevede che ai fini della tutela del singolo e della collettività, chiunque si renda responsabile di campagne d'odio contro individui o di campagne volte a minare il processo democratico, anche a fini politici, è punito con la reclusione non inferiore a due anni e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

All'art. 3 si prevede che quando si apre un sito web privato, un blog , un forum o comunque una qualsiasi piattaforma elettronica destinata alla pubblicazione o diffusione online di informazione presso il pubblico, è necessario che l'amministratore del sito comunichi, entro quindici giorni dalla diffusione online, tramite posta elettronica certificata, al tribunale territorialmente competente, il proprio nome e cognome, il domicilio, il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata, oltre che il nome e la 'Url' della piattaforma elettronica.  Previsto il diritto di replica, per consentire, secondo quanto prevede l'art. 4, la veloce rettifica di un'informazione erronea o lesiva pubblicata online. Viene fissato anche il cosiddetto diritto all'oblio. Si stabilisce, infatti, la possibilità di chiedere la rimozione dal web di contenuti diffamatori o di dati e informazioni personali trattati violando la normativa vigente. In caso di mancata ottemperanza, il comma 2 dell'art. 5 prevede la facoltà di rivolgersi al- l'autorità giudiziaria ed il comma 3 estende tale diritto agli eredi.  

L'art.6 coinvolge, infine, tutte le istituzioni scolastiche. Dovranno individuare tra gli obiettivi formativi quello riguardante l'alfabetizzazione mediatica per l'uso critico dei media online, con particolare riferimento alle norme e ai meccanismi necessari a prevenire il rischio di distorsione delle informazioni o di manipolazione dell'opinione pubblica. Non solo: si stabilisce che nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado siano realizzate iniziative per sostenere la formazione alla professione di giornalista e l'educazione al 'giornalismo dei cittadinì allo scopo di accrescere l'alfabetizzazione mediatica e il livello critico degli studenti rispetto all'importanza della veridicità dell'informazione.
Ultimo aggiornamento: 4 Luglio, 02:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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