Rieti, autista Cotral licenziato dovrà essere reintegrato

Martedì 24 Maggio 2022 di Emanuele Faraone
Bus Cotral (Archivio)

RIETI - La società Cotral spa – con sentenza definitiva - dovrà reintegrare in servizio un suo dipendente licenziato per giusta causa e accusato di presunto indebito utilizzo di permessi relativi alla legge 104. Una causa di lavoro con un lungo braccio di ferro dipendente-azienda, ora giunto al capolinea. L’uomo, il 59enne reatino S.Z., dipendente della società romana dal 1990 in qualità di autista presso il deposito di Rieti, aveva impugnato, con ricorso, il licenziamento disciplinare per giusta causa avvenuto nel marzo del 2020 dopo una preventiva sospensione del servizio disposta già nel dicembre del 2019. La motivazione? Un presunto indebito e fraudolento utilizzo dei permessi legge 104, legittimamente ottenuta dal reatino per poter assistere il suocero disabile. Addebiti che avevano portato così al provvedimento disciplinare impugnato dal 59enne in quanto ritenuto illegittimo e chiedendone – assistito dal legale di fiducia Fabio Padovani – l’immediato annullamento poiché ritenuto discriminatorio, avanzando contestualmente richiesta di condanna della società Cotral al suo reintegro in servizio e al risarcimento delle mancate mensilità versate. 
Contestazioni attribuite, in particolare, al circoscritto ambito temporale relativo a cinque giornate di permessi. Secondo le risultanze investigative (appostamenti e foto da parte di un investigatore privato incaricato) il dipendente reatino, a fronte delle previste 40 ore complessive di assistenza nell’arco dei cinque giorni, ne avrebbe espletate soltanto cinque, dedicando un tempo minimo e residuale all’assistenza del suocero per poi dedicarsi ad attività personali. Attività che però – come scrive il giudice del lavoro Carraro nelle motivazioni della sentenza - erano funzionali all’assistenza del disabile come fare la spesa o recarsi presso negozi e farmacie. Non solo una mera assistenza prestata fisicamente presso il domicilio del suocero ma anche spostamenti riconducibili a concreti motivi assistenziali. A ciò il giudice ha aggiunto il ricalcolo dell’ora di percorrenza in auto (in andata e ritorno) necessaria al dipendente per raggiungere l’assistito residente a Leonessa. 
L’Azienda aveva poi contestato il ricorso chiedendone il rigetto fino alla sentenza definitiva che ora ne stabilisce il reintegro in quanto «non risulta essere stata violata la buona fede», e ancora «le marginali condotte tenute dal lavoratore finalizzate ad interessi personali non valgono ad incidere sulla persistenza del nesso di causalità diretta tra fruizione del permesso ed assistenza al disabile».

Per la Cotral, oltre al reintegro, anche un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità e versamento dei contributi previdenziali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA