Suicidio o eutanasia, cosa si può fare oggi. Cappato: «Che sia in Italia o in Svizzera, continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà»

C'è una legge sulla sospensione dei trattamenti sanitari in cui si possono rifiutare le terapie

Mercoledì 16 Febbraio 2022 di Stefania Piras
Testamento biologico, cosa si può fare oggi. Cappato: «Che sia in Italia o in Svizzera, continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà»

Cosa è già legale in Italia? Si può accedere al suicidio assistito? Si può scegliere l'eutanasia? Per rispondere a questa domanda bisogna guardare al passato recente: alla storia di Mario e alla sentenza della Corte costituzionale sulla morte di deejay Fabo. In particolare la storia di Mario, che è recentissima anche perché è stata validata la procedura di morte assistita richiesta da lui, che è un paziente tetraplegico. La sua storia è spiegata in questo video

Intanto il Parlamento domani pomeriggio riprenderà l'esame della proposta di legge sul fine vita alla Camera. Si è esaurita la discussione generale sul complesso degli emendamenti e dovrebbero iniziare le prime votazioni sulla proposta di legge sul cosiddetto suicidio assistito. Nel testo sono stati aggiunti l'obiezione di coscienza per i sanitari e anche l'accertamento di sofferenze fisiche e psichiche. Abbiamo fatto il punto qui. 

L'associazione Luca Coscioni che ha promosso il quesito referendario respinto dalla Corte Costituzionale promette di continuare la battaglia.

E annuncia iniziative di disobbedienza civile. «La legge in discussione ora in Parlamento non aggiunge nulla a ciò che è già stato validato dalla Corte», dice al Messaggero Marco Cappato. Si riferisce alla sentenza del 2019 che ha depenalizzato de facto l'omicidio del consenziente. «La legge in discussione - fa notare ancora Cappato - dice che per poter accedere al suicidio assistito si deve essere in presenza di sofferenza fisica e psichica». Vuol dire che il malato deve dimostrare di essere sofferente da un punto di vista fisico ma anche psichico. Mentre la sentenza della Consulta del 2019 diceva che il suicidio era possibile per una persona affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, previo parere di un comitato etico territorialmente competente (un organo collegiale terzo che dia un parere segnalando eventuali situazioni di particolare vulnerabilità).

La sofferenza psichica deve essere alternativa a quella fisica, in pratica. La legge capitanata da Pd e M5S, invece, stabilisce che le condizioni di sofferenza debbano essere accertate entrambe. «Deejay Fabo era sofferente dal punto di vista fisico, se avesse dovuto dimostrare la sua sofferenza psichica sarebbe durato altri dieci anni...», commenta Cappato. E allora in cosa si tradurranno le iniziative di disobbedienza civile? Risponde Cappato: «Noi aiuteremo, continueremo ad aiutare le persone che ci chiederanno di essere aiutate, persone che hanno una patologia irreversibile e sofferenza insopportabile. Che sia in Italia o in Svizzera». 

Cosa è legale oggi?

Chi riceve una prognosi infausta, chi ha un male incurabile e chi è affetto da una patologia irreversibile che gli provoca sofferenza cosa può fare oggi in Italia?

Che differenza c'è tra suicidio assistito ed eutanasia? 

Sospensione dei trattamenti sanitari. La legge 219/2017 prevede il diritto per il malato di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico. Si può rifiutare la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. In caso di prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. La legge stabilisce inoltre che, ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Il medico e l’équipe sanitaria sono tenuti a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare o rinunciare al trattamento sanitario e sono esenti da responsabilità civile o penale.

Aiuto al suicidio. È il tema che si propone di disciplinare la legge in discussione in Parlamento che deve tenere conto della Corte costituzionale (caso Cappato/Dj Fabo). La Consulta ha detto che in alcune situazioni una persona possa legittimamente chiedere di farsi aiutare a porre fine alle proprie sofferenze. La morte medicalmente assistita tramite aiuto al suicidio prevede che il malato si autosomministri il farmaco letale.

Eutanasia. Non è legale in Italia: l'omicidio del consenziente è un reato punito con il carcere da 6 a 15 anni. Non è infatti possibile che il malato si faccia aiutare nel caso non sia in grado di autosomministrarsi il farmaco letale. La Consulta, nella sentenza del 2019, ha previsto che le strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale verifichino le condizioni e le modalità di esecuzione dell’aiuto al suicidio, al fine di assicurare la dignità del paziente, evitare abusi e ridurne il più possibile le sofferenze. Si prevede poi che, un organo collegiale terzo, il comitato etico territorialmente competente, si esprima con un parere, enucleando eventuali situazioni di particolare vulnerabilità.

Testamento biologico - In Italia c'è il Testamento biologico, ovvero le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). In pratica posso far sapere prima che mi succeda qualcosa che mi renda incapace di intendere e di volere (coma irreversibile o stato vegetativo), come voglio essere curato. 

In Italia esiste il consenso informato. Prende le mosse dall'art. 32 della Costituzione e l’art. 5 della Convenzione di Oviedo (adottata dal Consiglio d’Europa il 4 aprile 1997). Anche il Codice di deontologia medica, agli articoli 30 e 32, afferma il diritto al consenso informato. Si basa su una relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. In cosa consiste? È una comunicazione attraverso la quale il medico fornisce al paziente informazioni sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive terapeutiche e sulle verosimili conseguenze della terapia o del rifiuto di questa e consiste nell’esercizio del diritto del paziente all’autodeterminazione con accettazione o rifiuto o sospensione delle terapie. La comunicazione può essere redatta in forma cartacea, videoregistrazioni, e in queste devono essere registrati i termini dell’informazione sui mezzi di cura o di diagnostica affrontati nel dialogo, la loro specifica accettazione o il loro rifiuto.

Ultimo aggiornamento: 17 Febbraio, 07:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA