Multe zona rossa e arancione, chi viola le regole Covid rischia sino a mille euro (e anche il carcere)

Mercoledì 31 Marzo 2021 di Alberto Gentili
Multe in zona rossa e arancione, chi viola le regole rischia multe sino a 3.000 euro (e anche il carcere)
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Il governo sta per varare un nuovo decreto valido fino al 30 aprile con le misure di contenimento del Covid e confermerà le attuali sanzioni per chi non rispetta le regole. Queste sanzioni, che sono di natura amministrativa e non penale, vanno da 400 a 1.000 euro e possono essere pagate in misura ridotta del 30% entro 5 giorni. In questo caso la multa è di 280 euro.

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Spostamenti

I comportamenti più spesso sanzionati, in questi mesi di zone rosse, arancioni e rosse, sono prima di tutto gli spostamenti fuori casa «senza un comprovato motivo di lavoro, salute o urgenza» durante il coprifuoco dalle 22 alle 5 o se si vìola il divieto di superare i confini regionali o comunali (in arancione o rosso) o di uscire di casa (in rosso).

La stessa sanzione amministrativa viene applicata a chi non rispetta il divieto di organizzare a casa pranzi, cene o feste con persone non conviventi. E a chi non indossa la mascherina, non mantiene il distanziamento sociale di almeno 1 metro (2 metri durante l’attività sportiva). Da notare che non essere in possesso dell’autocertificazione non comporta alcuna sanzione.

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Le contestazioni

Le multe si possono contestare esattamente come le contravvenzioni stradali. La legge ammette il ricorso al prefetto o al giudice di pace per le multe comminate a chi ha violato il coprifuoco, il divieto di spostamento tra Regioni e ogni altro comportamento non conforme ai decreti del governo.

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Come fare ricorso 

Chi ha ricevuto una multa per mancato rispetto delle disposizioni anti-Covid può presentare ricorso all’organo accertatore allegando le prove che dimostrino l’ingiustizia della multa. Ai sensi dell’articolo 18, legge 689/81, chi sceglie la via della contestazione deve allegare scritti o documenti difensivi entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione. L’autorità competente (che è indicata sul retro del verbale), dopo aver esaminato gli scritti o sentito l’interessato, emette un’ordinanza motivata: di accoglimento del ricorso, quindi annulla la multa; di rigetto, con conseguente raddoppiamento dell’importo della sanzione originale. Inoltre, chi ricorre contro le multe Covid perde per sempre la possibilità di beneficiare dello sconto del 30% entro 5 giorni. Contestare la multa non costa nulla e non è richiesta la presenza dell’avvocato. Il mezzo da utilizzare è la raccomandata a/r o, in alternativa, la PEC, che ha lo stesso valore legale. Le Faq del Viminale prevedono espressamente che la sussistenza di motivi giustificativi - in particolare quelli di necessità - è rimessa all’Autorità competente (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm e dei decreti, è di norma il prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Tuttavia il cittadino che non condivide il verbale di accertamento redatto dall’agente «può fare pervenire scritti e documenti difensivi al prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689». La tempistica è sempre 30 giorni dalla contestazione o notificazione della multa.

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In caso di dichiarazione falsa

Il 25 marzo la Procura di Milano ha emesso una sentenza che farà giurisprudenza. A conclusione di un processo con l’accusa di falso per aver mentito nel dichiarare nell’autocertificazione che stava tornando a casa dal lavoro, un 24enne è stato assolto «perché il fatto non sussiste». E ciò in quanto «un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge» e, anche se ci fosse, sarebbe «in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo», previsto dalla Costituzione. Per la Procura di Milano, si legge nella sentenza, «è evidente come non sussista alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di “dire la verità” sui fatti oggetto dell’autodichiarazione sottoscritta, proprio perché non è rinvenibile nel sistema una norma giuridica» sul punto.

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Le sanzioni penali

Si rischia il processo penale, come dimostra il processo di Milano, in caso di  falsa attestazione a un pubblico ufficiale previsto dall’articolo 495 del codice penale e punito con la reclusione da uno a sei anni.

Uscire di casa se si è positivi al Covid, contagiando altre persone, potrebbe invece far scattare il reato di epidemia colposa che prevede una pena da sei mesi a tre anni. Negli altri casi, chi non rispetta la quarantena rischia la reclusione da 3 a 18 mesi, oltre a un’ammenda da 500 a 5.000 euro, come previsto dall’articolo 7 del decreto legge 19/2020. La violazione dell’isolamento fiduciario, in caso di attesa del tampone o di contatto ritenuto a rischio rientra invece nelle sanzioni amministrative e non penali.

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Ultimo aggiornamento: 1 Aprile, 06:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA