Legittima difesa, cosa cambia con la nuova legge

Mercoledì 6 Marzo 2019
Legittima difesa, cosa cambia con la nuova legge
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La proposta di legge sulla legittima difesa è stata approvata alla Camera con 373 sì e 104 no (2 gli astenuti). Ma cosa prevede il testo fortemente voluto dalla Lega di Matteo Salvini? Cosa cambia rispetto al passato? Prima di diventare legge, il testo dovrà comunque tornare all'esame del Senato, in quanto l'Assemblea di Montecitorio ha apportato una modifica relativa alla copertura finanziaria. 

Il fulcro della legge che modifica il comma due dell'articolo 52 del codice penale, in base al quale è possibile utilizzare «un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui», è che la legittima difesa sarà sempre presunta, ossia sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. 

Viene inoltre introdotta un'ulteriore presunzione all'interno dello stesso articolo 52, in base alla quale sarebbe sempre da considerarsi in stato di legittima difesa colui che, legittimamente presente all'interno del proprio o dell'altrui domicilio (da intendersi in senso ampio, quale luogo ove venga esercitata attività commerciale, imprenditoriale o professionale), agisca al fine di respingere l'intrusione posta in essere dal malintenzionato di turno con violenza o minaccia.

La legge interviene poi sull'articolo 55 del codice penale relativamente alla disciplina dell'eccesso colposo, escludendo, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.

Viene poi modificato l'articolo 624 bis del codice penale, prevedendo che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo, la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Vengono inoltre rese più severe le sanzioni per una serie di reati contro il patrimonio: furto in abitazione, furto con strappo e condotte aggravate; rapina e ipotesi aggravate e pluriaggravate; e in caso di violazione di domicilio si considera aggravata quando è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

La legge interviene sulla disciplina civilistica della legittima difesa e dell'eccesso colposo, specificando che, nei casi di legittima difesa domiciliare, è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto: in tal modo l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non è obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto.

Si prevede, inoltre, che nei casi di eccesso colposo, al danneggiato sia riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto 'della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiatò.

Infine viene introdotto il patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa. È poi previsto che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di legittima difesa domiciliare.

 

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