Nuovo decreto Green pass, serve alle Poste per ritirare la pensione: esentati i supermercati. Tutti gli obblighi e le deroghe. Faq

Sabato 22 Gennaio 2022 di Mauro Evangelisti
Nuovo decreto Green pass, serve alle Poste per ritirare la pensione: esentati i supermercati. Tutti gli obblighi e le deroghe. Faq

Le nuove regole del Green pass rischiano di causare un trattamento differente tra piccoli negozi e grande distribuzione.

Il Governo ieri ha precisato che non ci saranno controlli a campione nei super o ipermercati, come era stato invece fatto trapelare il giorno prima. Poiché queste strutture vendono anche generi alimentari, considerati beni primari, non serve il Green pass per accedervi. Così chi deve acquistare dei giocattoli, dal primo febbraio, se va nel negozio sotto casa e non è vaccinato, deve prima sottoporsi a un test antigenico; se gli stessi giocattoli li acquista in un ipermercato, non ha limitazioni.

Stesso discorso per l’abbigliamento o per i giornali (sempre all’interno di una struttura che venda anche generi alimentari). Ecco, quella delle edicole è un’altra delle scelte inattese del nuovo Dpcm che ha definito la lista delle attività per le quali è escluso l’obbligo del Green pass dal primo febbraio. Le notizie trapelate avevano assicurato che per i chioschi, dunque all’aperto, non sarebbe servito il Pass, il testo finale del decreto però non indica questa eccezione.

 
Nuove regole, le Faq del Governo


Il governo nelle Domande e risposte di chiarimento ha confermato il diverso trattamento tra piccoli negozi e grande distribuzione: «Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal Green pass, previsti dall’allegato del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, possono acquistare ogni tipo di merce». Altro nodo: dal primo febbraio la certificazione verde base (quella che si ottiene anche con il test negativo valido 48 ore) è richiesta anche per entrare in banca e negli uffici postali. Fino all’altro giorno era stato detto: ci sarà una eccezione per andare alle Poste a ritirare la pensione. Questa eccezione invece è scomparsa. Gli over 70 non vaccinati (o vaccinati da più di sei mesi) sono un milione. Se non si vaccinano o se non scelgono l’opzione dell’accredito sul conto (come sarebbe più saggio comunque), dovranno eseguire un tampone, ogni mese, per ritirare la pensione. Ieri intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha spiegato che nel Dl sostegni sono previsti 400 milioni di euro destinati alle Regioni per rispondere all’emergenza Covid.

UFFICI PUBBLICI
Carta verde
anche in banca

Dal primo febbraio sarà obbligatorio presentare il Green pass base (si ottiene non solo con la vaccinazione o il superamento dell’infezione, ma anche con il test) per entrare in banca, negli uffici pubblici e alle Poste. Fino a giovedì il governo aveva fatto trapelare che sarebbe stata prevista una eccezione per coloro che devono ritirare la pensione. Questo però non è avvenuto. E il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha auspicato una correzione: «Mi auguro che nelle prossime ore ci possa essere un chiarimento. Parliamo di cittadini per i quali vige l’obbligo vaccinale, ma ci può essere il settantenne che preferisce la multa al vaccino e anche a lui va garantito il diritto di riscuotere la pensione».

DENUNCE
Sportelli aperti
ai No vax

Anche per accedere agli uffici pubblici, dal primo febbraio, servirà il Green pass base. Ma cosa succede se un cittadino No vax (o semplicemente che non ha ancora ricevuto la terza dose a sei mesi dalla seconda) deve presentare una denuncia? Il Dpcm chiarisce che potrà farlo. Si legge: «È consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori». Stessa eccezione per «esigenze di sicurezza» in uffici «aperti al pubblico delle forze di polizia e delle polizie locali».

ALIMENTARI
Sì all’acquisto,
no al consumo

Anche nei negozi dal primo febbraio sarà richiesto il Geen pass base. Il nuovo Dpcm però esclude quegli esercizi commerciali che possono essere ricondotti a «esigenze alimentari e di prima necessità». Quali sono? Commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi alimentari vari») escluso il consumo sul posto. Ancora: i negozi in cui si vendono prodotti surgelati, articoli igenico-sanitari, «commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e riscaldamento» e di «carburante per autotrazione in esercizi specializzati» (dunque i benzinai).

ALTRI GENERI
Nessun controllo
nei carrelli

Il Dpcm da una parte parla di generi alimentari, dall’altra cita espressamente ipermercati e supermercati. Spesso questo tipo di strutture vendono anche altri generi di prodotti, dall’hi-tech all’abbigliamento, dai giocattoli ai libri. Un cittadino che non sia in possesso del Green pass può accedere anche in quelle parti dell’area di vendita in cui non si vendono alimenti? Ieri il governo ha precisato: sì, potrà farlo, non ci saranno controlli per verificare se il No vax acquista non solo il latte o il pane, ma anche una felpa o un tablet. Il comma 2 dell’articolo 1 cita ancora la formula «controlli a campione» ma il governo ha precisato che non riguarda gli acquisti negli ipermercati o nei supermercati.

NEGOZI
Solo mascherina
in quelli di animali

Nella lista delle attività in cui non ci sarà bisogno del Green pass di base, neppure dal primo febbraio compaiono anche queste definizioni: «il commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati come farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica», «commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati», «commercio al dettaglio di materiale per ottica». In pratica, tutto quanto rientra tra gli acquisti di beni legati alla salute non comporta la presentazione della certificazione verde. Esentati anche i negozi in cui è previsto «commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici».

OSPEDALI
Accesso libero
per curarsi

L’articolo 1 del nuovo Dpcm indica le strutture sanitarie in cui si può entrare anche se non si ha il pass base. Si legge: «Non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19» per accedere «alle strutture sanitarie e sociosanitarie» e quelle veterinarie, «per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori». Aggiunge: fermo restando quanto previsto «dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021 numero 221 per l’accesso di visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice». Cosa significa? Che per fare visita a un ospite di questo tipo di strutture serve il Green pass da booster, dunque quello ottenuto con la terza dose.

EDICOLE
Stesse misure
all’aperto

Fino all’altro giorno, le notizie che trapelavano dal governo ipotizzavano che tra le attività in cui sarebbe stata concessa l’esenzione dall’obbligo del Green pass di base ci sarebbero state le edicole all’aperto. Ieri però Ermanno Anselmi, coordinatore nazionale di Fenagi, Federazione nazionale giornalai, della Confesercenti, ha spiegato: «Siamo sorpresi. Mentre prima ritenevamo esagerato escludere dall’esonero di esibire il Green pass anche le edicole nelle quali si entra dentro per acquistare il giornale, visto che si entra uno alla volta con la mascherina per pochi secondi, ora che sono state escluse anche quelle su strada, i chioschi, non trovo le parole per commentare». 

SIGARETTE
Fumatori
col codice Qr

Tra le attività per le quali permane l’obbligo, dal primo febbraio, di presentare il Green pass, ci sono le tabaccherie. «I milioni di italiani che ogni giorno entrano in tabaccheria non lo fanno certo per acquistare sigarette, ma per avvantaggiarsi dei tanti servizi che offriamo e che di certo non si possono erogare tramite distributore automatico» ha commentato Secondo Risso, il presidente della Federazione italiana tabaccai criticando la possibilità che le tabaccherie siano escluse dalla lista dei servizi essenziali nei quali si può accedere anche senza il Green pass. Il testo del Dpcm non cita neppure i mercati ambulanti all’aperto.

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La lista dei negozi esenti

La lista dei negozi esenti dal Green pass. Il decreto firmato dal premier Draghi per le attività commerciali «acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022», come si specifica nel testo. Si tratta, chiarisce sempre il provvedimento, di quelle attività legate alle «esigenze essenziali e primarie della persona», quindi «esigenze alimentari e di prima necessità»; «esigenze di salute» come «l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie» e «veterinarie»; «esigenze di sicurezza»; «esigenze di giustizia»: Per quel che riguarda l'elenco delle attività, viene indicato il «commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari)»; «commercio al dettaglio di prodotti surgelati»; «commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati».

E ancora, «commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; «commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari»; «commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)». «Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati»; «commercio al dettaglio di materiale per ottica»; «commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento».

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Il testo del nuovo Dpcm firmato dal premier Draghi

ART. 1
1. Ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, fermo restando quanto disposto dall’articolo 9-sexies, comma 8, del medesimo decreto-legge, nonché quanto previsto dagli articoli 7 e 8, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall’articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono le seguenti: 
a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del presente decreto; 
b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
2. Il rispetto delle misure di cui al presente articolo è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione. 
3. Il presente decreto acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022.
 
ALLEGATO
Attività commerciali di vendita al dettaglio
(art. 1, comma 1, lettera a))

1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
 

 
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Ultimo aggiornamento: 18:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA