Giustizia, riforma processo: stop procedimento se appello dura più di due anni. Prescrizione e tempi, cosa cambia

Venerdì 9 Luglio 2021 di Diodato Pirone
Giustizia, riforma processo: stop procedimento se appello dura più di due anni. Prescrizione e tempi, cosa cambia

Ridurre in modo drastico i tempi dei processi: è lo scopo della riforma della Giustizia approvata  ieri in Consiglio dei Ministri.

Per questo motivo per la grande maggioranza dei processi si prevede lo stop al processo se l'Appello dovesse durare più di due anni e l'esame in Cassazione più di un anno. Il nodo principale era rappresentato dallo stop alla prescrizione caro ai 5Stelle. La mediazione della ministra Cartabia ha puntato sull'inclusione di reati come la corruzione e la concussione tra quelli con tempi processuali allungati. 

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GLI APPELLI ENTRO DUE ANNI - La Guardasigilli propone di bloccare definitivamente la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, che si tratti di assolti o condannati. Nel processo di Appello verrebbe introdotto invece il termine massimo di due anni (arriverebbe a tre in caso di reati gravi), oltre il quale si dichiarerebbe l'improcedibilità. Lo stesso termine sarebbe di un anno in Cassazione (in caso di reati gravi la proroga sarebbe di ulteriori sei mesi). Dunque nel secondo e terzo grado di giudizio, oltre quei tempi stabiliti non si estinguerebbe il reato ma si sospenderebbe il processo, di fatto bloccato. Un caso diverso dunque dalla prescrizione, dove il reato è appunto cancellato. Per i reati imprescrittibili - come quelli punibili con l'ergastolo - non sarebbero posti limiti alla durata dei processi.

PROCESSI PIU' LUNGHI SULLA CORRUZIONE - I tempi processuali vengono allungati per quanto riguarda i reati contro la Pubblica amministrazione, come la corruzione e la concussione: oltre ai tempi già stabiliti, la proroga è di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione. In ogni caso sulla corruzione non ci sarebbe alcun automatismo sull'allungamento dei termini per appello e Cassazione, di un anno o meno, perché ciò sarebbe subordinato alla particolare complessità del procedimento, dovuta al numero delle parti o delle imputazioni.


PRIORITA' - I Procuratori della Repubblica, nell'ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, dovranno individuare priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all'approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

DURATA INDAGINI PRELIMINARI IN BASE A REATO - Il pubblico ministero può chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una «ragionevole previsione di condanna». Si rimodulano i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato. Inoltre, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di 'discovery' degli atti, a garanzia dell'indagato e della vittima.

MENO UDIENZE PRELIMINARI - L'udienza preliminare è limitata a reati di particolare gravità e,  parallelamente, si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.


CASSAZIONE E CORTE STRASBURGO - Si introduce un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.


NOTIFICHE DIGITALI - Per risparmiare tempo, si prevede che il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuati per via telematica.


PATTEGGIAMENTO - Quando la pena detentiva da applicare supera i due anni (il cosiddetto patteggiamento allargato), l'accordo tra imputato e pubblico ministero si può estendere alle pene accessorie e alla loro durata, oppure alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare.


QUERELE - La procedibilità a querela è estesa a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore a due anni.

PENE SOSTITUTIVE - Le pene sostitutive come detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria - attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza - saranno direttamente irrogabili dal giudice entro il limite di quattro anni di pena inflitta. È esclusa la sospensione condizionale.

PROCESSI MINORI - Per evitare processi per reati minimi, si delega il Governo a estendere l'ambito di applicazione della causa di non punibilità a quei reati puniti con pena non
superiore a due anni.

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