Eutanasia, centrosinistra e M5S approvano testo legge: discussione lunedì alla Camera. C'è la sanatoria per casi precedenti e l'obiezione di coscienza

Entusiasmo per il risultato raggiunto da parte dei primi firmatari del provvedimento Mario Perantoni e Marialucia Lorefice

Giovedì 9 Dicembre 2021
Suicidio assistito, Ddl di centrosinistra e M5S in discussione da lunedì in alla Camera. Presente sanatoria per casi precedeti

Inizierà lunedì prossimo, 13 dicembre, la discussione sul Ddl Fine Vita, la proposta di centrosinistra e Movimento 5 Stelle che punta a normare l'eutanasia.

Le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno infatti approvato il disegno di legge di attuazione della sentenza della Corte costituzionale del novembre 2019.

Nelle commissioni ha votato contro il centrodestra (Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega).

La reazione dei primi firmatari

Entusiasmo per il risultato raggiunto da parte dei primi firmatari del provvedimento Mario Perantoni e Marialucia Lorefice, rispettivamente i presidenti delle commissioni della Camera Giustizia e Affari sociali. «La responsabilità ora passa all'Aula di Montecitorio, tutti i gruppi e i singoli componenti hanno il dovere di rispondere ai malati e alle loro famiglie, alle esigenze di rendere più umano il nostro ordinamento riconoscendo la morte volontaria medicalmente assistita», scrivono in una nota congiunta. «Nonostante alcune critiche ingenerose rispetto al gran lavoro, di necessaria mediazione, siamo soddisfatti perché è un buon testo», concludono i deputati.

Presente una sanatoria per i casi precedenti

Il Ddl che andrà in discussione lunedì prevede che non sia punibile «chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della entrata in vigore della legge». Una sanatoria insomma per i casi precedenti, ma nella proposta di legge viene specificato che a ogni modo devrebbe essere «inequivocabilmente accertata la volontà libera informata e consapevole» della persona richiede il suicidio assistito.

Il disegno di legge

Nel testo base della proposta "Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita" i punti più rilevanti sono la regolamentazione «della facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita», ma specifica il testo «alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e della Costituzione».

La definizione di "morte volontaria medicalmente assistita"

Quindi vi è la definizione di "morte volontaria medicalmente assistita" descritta dalla proposta di legge come «il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale».

Il riferimento alle cure palliative

Oltre alla capacità di intendere e di volere la persona che richiede il trattamento deve «essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile, ma anche essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale ed essere assistita dalla rete di cure palliative o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale».

«La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita - precisa ancora il testo - deve essere informata, consapevole, libera ed esplicita e può essere revocata in qualsiasi momento»

L'esecuzione del suicidio assistito

Per il testo base Perantoni-Lorefice «la morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi».

Obiezione di coscienza per i sanitari

Secondo il testo approvato «il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione».

Comitati per l'etica nella clinica

La legge propone l'istituzione di Comitati per l'etica nelle cliniche «al fine di garantire la dignità delle persone malate e sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati con regolamento del ministero della salute da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, sono istituiti e disciplinati i Comitati per la valutazione clinica presso le Aziende sanitarie territoriali».

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Saranno dei Comitati per la valutazione clinica, istituiti in tutte le Asl, a esaminare le richieste di suicidio assistito redatte dai medici su richiesta del paziente. «Al fine di garantire la dignità delle persone malate - afferma il testo - e sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati.

I Comitati per la valutazione «dovranno essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, costituiti da medici specialisti ivi compresi palliattivisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati, tra i quali l'adeguata valutazione dei requisiti e delle modalità per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita»

Il rapporto dettagliato del medico

«Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita - si legge nel ddl - redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e sulle motivazioni che l'hanno determinata e lo inoltra al Comitato di valutazione clinica».

«Il rapporto - prevede ancora il testo - deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative».

«Per la stesura del rapporto e la valutazione clinica il medico può avvalersi della collaborazione di medici specialisti». «Il Comitato per la valutazione clinica entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta esprime un parere motivato» e «lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata. Al fine dell'espressione del parere, il comitato per la valutazione clinica può' convocare il medico di riferimento o l'equipe sanitaria per un'audizione e poi altresì recarsi, anche a mezzo di un suo delegato, al domicilio del paziente per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera».

Dopo il sì del Comitato di valutazione il medico trasmette il dossier direzione sanitaria dell'Azienda sanitaria territoriale o alla Direzione sanitaria dell'azienda sanitaria ospedaliera di riferimento che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera e sia consentito anche alle persone prive di autonomia fisica». «Se c'è parere contrario del Comitato di valutazione il paziente può »ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del parere», prosegue ancora il testo.

La definizione delle strutture

Se dovesse essere approvato questo testo «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con un decreto individuerà i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che faranno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, definendo anche modalità e protocolli attuativi».

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Ultimo aggiornamento: 19:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA