Migranti, la condanna in primo grado non fa scattare l'espulsione

Martedì 2 Ottobre 2018 di Valentina Errante
Migranti, la condanna in primo grado non fa scattare l'espulsione `
Le modifiche, come previsto, sono arrivate. Ma solo per evitare i rilievi del Quirinale, al quale il decreto è stato trasmesso ieri. Così, nonostante il Viminale ribadisca che il testo del decreto Sicurezza sia identico alla prima versione approvata in consiglio dei ministri la scorsa settimana, se non per le clausole finanziarie che non dovranno prevedere alcuna spesa ulteriore, a cambiare, di fatto, è l'articolo 10, modificato anche nel titolo. Un passaggio fondamentale: i richiedenti asilo che siano stati condannati in primo grado per reati di particolare allarme sociale o che siano semplicemente indagati non potranno essere allontanati dal territorio nazionale, come era stato inizialmente previsto.

Le domande di asilo non verranno sospese, come indicato nella prima stesura, ma la commissione territoriale dovrà convocare gli interessati e decidere rapidamente sull'istanza. Solo nel caso di una bocciatura, gli aspiranti dovranno lasciare il territorio nazionale, senza attendere l'esito del ricorso. Nonostante le modifiche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, tuona: «Il richiedente asilo commette un reato? Immediata convocazione in Commissione, sospensione ed espulsione, questo accadrà. Un passo in avanti per tornare ad essere un Paese normale». Ma il testo del decreto sicurezza, inviato al Quirinale, non prevede alcuna espulsione e neppure l'allontanamento o la bocciatura automatica della domanda per chi abbia una sentenza non definitiva.

LE DUE VERSIONI
Nel documento diffuso il 24 settembre, alla chiusura del consiglio dei ministri, l'articolo 10 del decreto riguardava la Sospensione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale. Nella versione definitiva, inviata al Quirinale, l'articolo 10 riguarda invece il Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. In pratica, nel caso in cui un richiedente asilo venga condannato «anche con sentenza non definitiva», per un reato di particolare allarme sociale (dal terrorismo alla violenza sessuale, fino alla rapina) «il questore ne dà tempestiva comunicazione» alla commissione territoriale deputata a decidere sulla domanda di asilo «che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione». Solo in caso di rigetto «il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, in pendenza di ricorso avverso la decisione della commissione». La prima versione, invece, prevedeva che la Commissione sospendesse l'esame della domanda, e, quando fosse sopraggiunta una sentenza, anche di primo grado. per il richiedente si prevedeva «l'obbligo di lasciare il territorio nazionale». In mezzo c'era stato un altro ritocco, anche su suggerimento di via Arenula: prevedeva che la commissione decidesse caso per caso.

GLI ALTRI RITOCCHI
Le modifiche che ammette il Viminale sono, invece, quelle richieste dal ministero dell'Economia per la bollinatura della Ragioneria generale. L'impegno di spesa è scomparso, in quasi tutti gli articoli del decreto, come in quello che prevede il raddoppio del tempo di trattenimento in vista delle espulsioni: «Dall'attuazione delle disposizioni...non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
 
Ultimo aggiornamento: 5 Ottobre, 13:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA