Tar e licenze rosse: «La laguna non è liberalizzata»

Mercoledì 20 Febbraio 2019
TAXI ACQUEI
VENEZIA Nessun cambiamento di rotta. I motoscafi a noleggio con le licenze rosse rilasciate dal Comune di Mira alla Venice Noleggi Srl saranno ancora soggette alle limitazioni di cui soffrono da anni: inizio lavori nella sede sociale, divieto di transito in canal Grande e sbarco solo in determinati punti della città, come avviene per i gran turismo. Perché,le licenze rilasciate sarebbero di questo tipo. Ovviamente a questa sentenza ci si potrà appellare al Consiglio di Stato. E la Venice Noleggi, che a Roma ha ottenuto più di una soddisfazione, lo farà certamente per poter lavorare.
CONCORRENZA
Il Tar del Veneto, decidendo sul ricorso per l'annullamento delle modifiche da parte della Città Metropolitana al nuovo regolamento del Comune di Mira, è anche entrato nel merito della questione della concorrenza più o meno aperta. Da anni, infatti, la Venice Noleggi sostiene che in virtù delle norme europee, il mercato del noleggio con conducente in laguna sia liberalizzato.
È possibile affermare - scrive però il Tar - che per il settore dei trasporti non si realizza una liberalizzazione assoluta, ma trovano applicazione le limitazioni alla concorrenza che sono necessarie a garantire interessi collettivi rilevanti, tra i quali in particolare quelli relativi alla tutela dell'ambiente, della salute e dei beni di rilevante valore storico, artistico e paesaggistico. Parti del processo erano Venice noleggi (avv Troianiello), Città Metropolitana (avv. Chiaia), Comune di Mira (avv. Lorigiola) e le compagnie di taxi (avv. Forza e Pavanini).
DIRITTO SUBALTERNO
In pratica, questo principio viene poi fatto ricadere a cascata sulle norme nazionali e regionali, secondo le quali la tutela dell'ambiente lagunare e la sicurezza pubblica dei trasporti acquei assumano un valore sociale ben superiore rispetto ai pur meritevoli interessi delle ricorrenti connessi alla libertà di spostamento e alle attività economiche conseguenti.
LE ROSSE
Il Tar ha anche analizzato la natura giuridica delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Mira: «Si tratta di autorizzazioni sui generis, rilasciate in deroga ai principi generali, che impongono l'espletamento di procedure di tipo concorsuale... le autorizzazioni presentano caratteristiche uniche e riportano limitazioni ben precise - conclude il Tar - e con l'approvazione del Regolamento di Mira così com'era le licenze del ricorrente sarebbero diventate in tutto e per tutto equivalenti alle ordinarie autorizzazioni acquisite dagli altri operatori mediante concorso».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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