«Argos non è omologato e quindi è inattendibile» Il giudice cancella la multa

Giovedì 6 Dicembre 2018
IL CASO
VENEZIA Nessun ribaltamento della sentenza di primo grado: quella multa per eccesso di velocità comminata attraverso Argos non ha valore. Semplicemente perché Argos, il sistema chiamato a verificare l'andatura delle imbarcazioni private in laguna, non è stato tarato né omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E quindi, come conseguenza logica - dice il giudice - non può essere attendibile.
Niente da fare quindi per il Comune di Venezia, che aveva fatto appello contro una sentenza di primo grado del Giudice di pace che aveva annullato una multa, spiccata nel 2014, nei confronti di un commerciante pizzicato con il suo barchino a procedere ad una velocità superiore rispetto a quella fissata dal codice di navigazione. Secondo il ragionamento dei legali di Ca' Farsetti, quella multa era valida perché Argos era stato tarato nell'aprile 2014, cioè meno di un anno prima del suo utilizzo per l'infrazione diventata, ieri, motivo del contendere di fronte al tribunale. Ragioni che però non hanno trovato strada, dal momento che il giudice di secondo grado ha deciso di accogliere la tesi presentata dall'avvocato Jacopo Moloina, legale del commerciante, secondo cui le modalità di omologazioni di Argos renderebbero irregolare la verifica della velocità della navigazione, che - come spiegato dallo stesso Comune - si basa sul rapporto tra lo spazio percorso da un natante e il tempo impiegato a percorrerlo. Configurando così la necessità di una strumentazione complessa attraverso cui acquisire l'intera mole di dati. Condizioni che chiamano come diretta conseguenza un costante monitoraggio delle funzioni.
«E' pacifico, invece, che il sistema Argos non sia stato sottoposto ad alcuna omologazione da parte del Ministero - scrive il giudice nel respingere il ricorso del Comune e dare ragione al commerciante multato - circostanza che esclude l'attendibilità dei dati con esso rilevati e, dunque, la prova dell'effettiva sussistenza dell'infrazione contestata».
N.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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