«Pramollo, legittima la scelta del Fvg»

Martedì 19 Febbraio 2019
«Pramollo, legittima la scelta del Fvg»
IL VERDETTO
TRIESTE La Regione ha agito in piena legittimità allorché, il 9 marzo 2018, ha stabilito con delibera di Giunta la revoca della dichiarazione di pubblico interesse all'attuazione della finanza di progetto per la realizzazione e la gestione dell'impianto di collegamento a fune tra Pontebba e il comprensorio sciistico di Pramollo-Nassfeld, con annessa valorizzazione turistica dell'area alpina.
LA SENTENZA
Lo sancisce il Tribunale amministrativo regionale, con una sentenza che respinge il ricorso proposto dalla Doppelmayr Italia Srl contro la decisione dell'ente, intervenuta a por fine ad annose speranze, programmazioni e polemiche. Un progetto, quello per Pramollo da Pontebba promosso da Doppelmayr, che se da un lato accarezzava le aspirazioni al rilancio dell'area pontebbana, dall'altro suscitava quanto meno le perplessità di larga parte del Tarvisiano e di altre stazioni sciistiche. Doppelmayr intendeva vedersi risarcire il mancato mantenimento della promessa regionale, tuttavia il Tar ha chiarito che l'Amministrazione regionale aveva tutto il diritto di recedere dalla precedente decisione di riconoscere al progetto i crismi del pubblico interesse. La Regione ha declinato nel rispetto dei presupposti di legge e sulla scorta di un adeguato costrutto istruttorio-motivazionale la volontà di revocare la dichiarazione di pubblico interesse per l'attuazione del project financing, annotano i magistrati. A consolidare il proprio orientamento, il Tar enumera una quantità di pronunce giurisprudenziali univoche nel riconoscere all'ente pubblico il diritto di recesso in casi di tal genere. Da ultimo è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza 820 il 4 febbraio scorso: In materia di project financing, l'Amministrazione una volta individuato il promotore e ritenuto di pubblico interesse il progetto dallo stesso presentato non è comunque tenuta a dare corso alla procedura di gara, essendo libera di scegliere, attraverso valutazioni attinenti al merito amministrativo e non sindacabili in sede giurisdizionale se, per la tutela dell'interesse pubblico, sia più opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione ovvero rinviare la sua realizzazione ovvero non procedere affatto. Secondo i giudici amministrativi centrali ne consegue che anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse dell'opera, la valutazione amministrativa della perdurante attualità dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera continua a essere immanente ed insindacabile nel merito. Inoltre la scelta del promotore della finanza di progetto, nel caso di Pramollo la Doppelmayr, costituisce una tipica e prevalente manifestazione di discrezionalità amministrativa, aggiungendo che le valutazioni dell'Ente pubblico neppure possono essere coercibili nell'ambito del giudizio di legittimità in sede giurisdizionale amministrativa. Insomma: ricorso respinto per impraticabilità dell'azione di di sindacabilità delle decisioni regionali.
L'ODISSEA
Uno schema di convenzione per il progetto Pontebba-Pramollo e la successiva concessione ventennale fu sottoscritto con Doppelmayr il 24 dicembre 2012. La condizione finanziaria prevista indicava in 82,591 milioni di euro l'impegno complessivo, di cui 79,544 milioni relativi a costi di realizzazione, spese tecniche e investimenti e 3,046 milioni per Iva. Le cifre risultavano come ricorda il Tar - dal Piano economico finanziario asseverato. La Regione aveva previsto che la compartecipazione pubblica sarebbe stata pari al 67,9% dell'intero costo dell'opera, Iva inclusa, mediante una provvista valutabile in 48 milioni conseguibile mediante la costituzione di un mutuo ventennale da 3,5 milioni all'anno. Da parte sua il Land Carinzia si era impegnato a partecipare allo sforzo finanziario con una cifra assai meno considerevole, pari a 6,160 milioni di euro, mentre ulteriori 5,850 milioni erano stati prefigurati a titolo di monetizzazione delle cessioni di alcune aree di proprietà regionale. Il Tar afferma anche che a far tempo dalla fine dell'anno 2015 è emerso che Doppelmayr non avesse ben compreso gli impegni complessivamente assunti e le clausole convenzionali accettate, nessuna esclusa, con la sottoscrizione del definitivo schema di convenzione del 2012.
Maurizio Bait
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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