Dragaggi a Marano, annullate due ordinanze comunali

Lunedì 12 Novembre 2018
Dragaggi a Marano, annullate due ordinanze comunali
DOPPIO VERDETTO
TRIESTE Annullate due ordinanze comunali di Marano Lagunare in tema di dragaggi: la Regione ha ottenuto due volte ragione, con duplice sentenza del Tribunale amministrativo regionale, in merito ai lavori commissionati a due imprese per scavare alcuni tratti della Litoranea veneta. Nel dettaglio, il Comune di Marano aveva ordinato alle imprese Zeta Srl e Costruzioni Cicuttin Srl la sospensione immediata dei lavori di sversamento dei fanghi di dragaggio, come si legge nelle sentenze del Tar, nei canali dei Gorghi e Zellina nei pressi di Porto Sant'Andrea. Il Comune ordinava la rimozione di tutte le opere realizzate in una zona specifica, compresi i fanghi già depositati, fino al superamento delle situazioni di pregiudizio dell'utilizzo dell'area per l'esercizio dei diritti di uso civico a favore dei cittadini di Marano. Gli atti impugnati intimavano anche il ripristino dei luoghi e prevedevano un risarcimenti dei danni. Ma è proprio sulla motivazione delle decisioni municipali ossia la tutela dei diritti di uso civico ad aver ispirato la decisione dei giudici amministrativi di accogliere i ricorsi proposti dall'Amministrazione regionale. Infatti il Tar, dopo aver respinto una serie di eccezioni comunali a cominciare da quella relativa alla giurisdizione della magistratura amministrativa sulla materia, ha invece pienamente accolto uno dei motivi dei ricorsi regionali: eccesso di potere per difetto di motivazione. In altre parole, il Comune di Marano non avrebbe potuto legittimamente servirsi dello strumento dell'ordinanza per imporre lo stop ai dragaggi al fine di tutelare usi civici. Difatti la legge prevede la possibilità di ordinanze urgenti soltanto in un ristretto perimetro di casi. Rifacendosi a una sentenza del Tar piemontese pronunciata quest'anno, i giudici di Trieste hanno chiarito che la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto che imponga di provvedere in via d'urgenza, con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale e imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento. E siccome tali circostanze non sono state riconosciute alla situazione dei lavori di dragaggio predisposti dalla Regione, i provvedimenti comunali non appaiono ai giudici amministrativi meritevoli di un riconoscimento di piena legittimità. Inoltre, il Tar annota: Appare evidente che il pericolo manifestato dall'Amministrazione maranese non risulta né concreto né attuale, dovendosi in proposito considerare che al momento dell'emanazione dell'ordinanza i diritti di pesca non risultavano nemmeno suscettibili di valido esercizio, poiché fino al 30 settembre erano quiescenti per il fermo dell'attività. Al Comune toccherà anche sostenere una spesa complessiva di 10mila euro per le spese di lite.
Maurizio Bait
© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEMME

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

www.piemmemedia.it
Per la pubblicità su questo sito, contattaci