Antenna di telefonia in via Laipacco, bocciato il ricorso

Mercoledì 29 Gennaio 2020
Antenna di telefonia in via Laipacco, bocciato il ricorso
IL RICORSO
UDINE Il Tar boccia il ricorso dei residenti di via Laipacco: l'antenna di telefonia resta dov'è. Ad ottobre, un gruppo di cittadini si era rivolto alla giustizia amministrativa, ritenendo, tra le altre cose, che l'impianto fosse stato realizzato troppo vicino alla scuola dell'infanzia. L'approvazione all'installazione era stata data dall'ufficio dell'edilizia privata, ma la giunta aveva paventato l'ipotesi che i ricorrenti potessero avere ragione e che i rilievi sollevati potessero essere fondati, tanto che si era presa qualche giorno per approfondire la questione. Alla fine, Palazzo D'Aronco ha deciso di resistere e la sentenza del Tar del Fvg gli ha dato ragione. Nel ricorso, i cittadini chiedevano non solo l'annullamento dell'approvazione per l'impianto, ma anche quello del Regolamento comunale per la telefonia mobile approvato dal Comune nel 2013, in particolare per quanto riguarda alcune sue parti che individuavano l'impianto sportivo di Laipacco quale sito idoneo per l'installazione. Secondo i residenti, i motivi per opporsi all'installazione erano diversi, tra cui il fatto che a 300 metri di distanza ci fosse già un impianto per la telefonia mobile (e quindi quello nuovo si sarebbe potuto accorpare a quello esistente), e che, a 100 metri, ci siano una scuola materna e l'impianto sportivo comunale utilizzato anche dai bambini (sollevando quindi il problema che non fosse rispettato il principio di precauzione); infine il forte impatto visivo dell'impianto e che il regolamento di localizzazione delle antenne sia stato adottato senza alcun coinvolgimento della popolazione residente.
LA SENTENZA
Il Tar, invece, ha ritenuto che il ricorso fosse infondato nel merito e che il Comune abbia agito correttamente. «Il regolamento comunale ha effettivamente incluso tra i siti sensibili la scuola d'infanzia di Laipacco che, essendo posta a 100 metri dall'impianto, è esterna al perimetro del rischio ipotetico e precauzionale di esposizione radioelettrica si legge nel documento -, mentre l'impianto sportivo non è compreso tra i siti sensibili e la temporanea presenza di persone, anche minori, che vi svolgono l'attività sportive, non raggiunge la soglia dell'attenzione radioprotezionistica, nemmeno precauzionale, anche perché la permanenza non è mai prolungata. Il Collegio rileva inoltre che il Comune ha regolamentato la collocazione delle antenne per minimizzare l'esposizione della popolazione all'elettromagnetismo, ma che tale funzione non può essere svolta sulla base di pressioni emotive legate a generiche preoccupazioni per lo sviluppo del fenomeno e la sua presunta pericolosità, ma di risultanze scientifiche. Per quanto riguarda l'impatto visivo, il Tar ha sentenziato che la motivazione non è accoglibile in quanto non ci sono sull'area vincoli urbanistici o paesaggistici (ed esistono già elementi di notevole altezza), così come ha rigettato la questione del mancato coinvolgimento della popolazione per il piano antenne, ricordando la riunione pubblica organizzata nel febbraio 2013. Nella sentenza, infine, il tribunale ricorda che la salvaguardia della salute umana spetta ad altri organi a ciò deputati mentre il Comune può sempre richiedere il parere dell'Arpa per la conformità dei limiti di esposizione. E nella specie, il parere dell'Arpa sull'impianto in questione è stato favorevole. Sulla questione antenne, la giunta Fontanini ha creato una commissione speciale per ascoltare il parere di esperti (l'ultima audizione sarà il 3 febbraio alle 15, aperta al pubblico) e redarre una relazione finale. In ballo, infatti, ci sono circa un'ottantina di richieste per nuovi impianti.
A.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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