Uccise la fidanzata, resta ai domiciliari. Non è pericoloso

Mercoledì 30 Gennaio 2019
FEMMINICIDIO
UDINE Atteneva a valutazioni di merito, improponibili in sede di legittimità, il ricorso per Cassazione avanzato dalla Procura di Udine contro l'ordinanza con cui il 29 agosto 2017 il Tribunale del Riesame di Trieste aveva concesso gli arresti domiciliari a Francesco Mazzega, il 37enne di Muzzana del Turgnano ma residente a Spilimbergo, accusato dell'omicidio della giovane fidanzata Nadia Orlando, 21 anni di Vidulis di Dignano, uccisa la sera del 31 luglio 2017 sul greto del Tagliamento, a poca distanza da casa. E' per questo motivo che il 6 febbraio 2018 la Prima sezione penale della Corte di Cassazione lo aveva dichiarato inammissibile. Lo aveva già ipotizzato all'epoca il Procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo, ancor prima di leggere le motivazioni degli Ermellini, sulla base del solo dispositivo. La pronuncia di inammissibilità fa presumere che abbiano ritenuto le nostre doglianze di merito e non di legittimità, dichiarò allora De Nicolo. Ipotesi che trova ora conferma nelle motivazioni depositate dalla Corte di Cassazione. Il principio di sistema è che il carcere rappresenta sempre l'extrema ratio che può essere applicata solo quando ogni altra misura risulti inadeguata, si legge nel documento. Secondo la Cassazione, il Tribunale del Riesame ha ampiamente scrutinato nel merito gli aspetti di pericolosità sociale che potevano ritenersi ragionevolmente presenti in base alla personalità e ai comportamenti dell'indagato, giungendo alla conclusione, non implausibile e non censurabile perciò in sede di legittimità, trattandosi di apprezzamento squisitamente di merito, che non emergevano pericoli imminenti e di particolare rilevanza, non fronteggiabili con gli arresti domiciliari. Sotto tale specifico profilo scrive ancora la Cassazione -, il Tribunale ha considerato correttamente decisivi lo stato di incensuratezza dell'imputato, la sua attività anteatta irreprensibile e insuscettibile di negativi rilievi, il suo inserimento sociale, la sua stabile attività lavorativa, le sue condizioni familiari, godendo egli dell'appoggio dei suoi più stretti congiunti, ma soprattutto la sua spontanea costituzione e la confessione resa. In altre parole, l'impugnazione della Procura che nel ricorso aveva contestato la contraddittorietà della decisione del Riesame a fronte della riconosciuta sussistenza di un grave pericolo di recidiva e dell'allarmante personalità e l'aver trascurato di considerare che la costituzione dell'indagato poteva al più considerarsi spontanea ma non certo immediata si sarebbe risolta, secondo quanto scritto ancora dalla Cassazione, nella richiesta, improponibile in sede di legittimità, di rivedere apprezzamenti corretti, non implausibili e immuni da vizi logici, riservati al giudice .
E.V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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