Gara per la scuola Lozer Il Tar respinge il ricorso

Martedì 17 Settembre 2019
LA VERTENZA
PORDENONE Il Tar ha respinto il ricorso presentato dalla società di progettazione Atiproject - si era aggiudicata il secondo posto in sede di gara all'inizio dell'estate - contro il Comune di Pordenone rispetto alla gara per l'assegnazione della progettazione della nuova scuola secondaria di primo grado Lozer nel quartiere di Torre. Il ricorso era stato presentato dalla Atiproject - in proprio e quale mandataria del raggruppamento di progettazione con gli architetti Luca Scollo, Augenio Salvetti e l'ingegner Giuseppe Versace - contro il Comune e nei confronti di Coprogetti Scrl (in proprio e quale capogruppo del raggruppamento di progettisti con l'ingegner Matteo Bordugo, gli architetti Vitotrio Pierini, Ivo Boscariol, Eisabetta Lot, Andrea Catto, Andrea Lazzari, la geologa Paola Parente e l'architetto Jessica Macuz).
GARA IMPUGNATA
La società ricorrente, seconda classificata nella gara di progettazione per la realizzazione della nuova scuola, aveva impugnato l'esito della procedura in particolare in quanto sosteneva che tre dei cinque componenti del raggruppamento controinteressato ricoprono rilevanti posizioni nel Consiglio dell'Ordine provinciale degli architetti. In particolare - si leggeva nelle contestazioni del ricorso con il quale si chiedeva anche la sospensiva dell'esito della gara - l'architetto Pierini, presidente dell'Ordine, avrebbe attivamente partecipato alla programmazione e definizione della gara. Da qui si contestava la violazione dei principi di imparzialità e della par condicio tra i concorrenti ravvisando anche una sorta di conflitto di interessi per i vertici dell'Ordine. In quanto, l'Ordine stesso aveva indicato una rosa di nomi per la composizione dei componenti della commissione giudicatrice.
LA SENTENZA
Secondo i giudici amministrativi del Tar Fvg la censura è infondata. Tutte le operazioni di valutazione dei progetti si sono svolte in forma anonima, come previsto dal disciplinare di gara e in ricorso nemmeno contestato, salvo in via meramente ipotetica e minimamente non dimostrata. Le precedenti prese di contatto - scrivono i giudici - tra l'Amministrazione e componenti del raggruppamento di progettazione si rivelano, perciò, del tutto ininfluenti sull'esito della gara stessa. Il ricorso aveva anche puntato il dito sulla criticità del progetto vincitore, censurando anche l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione, che non sarebbe esente da errori di illogicità. Su questo punto il Tar osserva che le valutazioni compiute dalla commissione rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica che le appartiene. Salvo il limite dell'abnormità e della macroscopica illogicità, non sono ammissibili le censure che intendono sindacare e rivedere valutazioni per loro natura opinabili. I criteri di valutazione erano riferiti, per esempio, alla scelta dei materiali, all'inserimento nel contesto urbano, alla funzionalità degli spazi scolastici.
INFONDATO
I rilievi - secondo il Tar che ha giudicato le motivazioni del ricorso infondate - si presentano a volte generici, a volte assertivi e in nessun caso emergono le pretese di illogicità macroscopiche nelle scelte compiute dalla commissione. Ora il Comune potrà proseguire nell'iter della procedura per la realizzazione della scuola: resta però la possibilità di un appello al Consiglio di Stato da parte della società che si è vista rigettare il ricorso.
D.L.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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