Licenziamenti nulli, reintegrate 2 commesse

Lunedì 23 Ottobre 2017
LA SENTENZA
PADOVA Si erano ribellate al sistematico lavoro domenicale ed erano state licenziate in tronco. Due commesse della catena d'abbigliamento Piazza Italia, in organico al centro commerciale Airone di Monselice, si sono prese una clamorosa rivincita.
Il giudice del lavoro Maurizio Pascali ha dichiarato illegittimi i due licenziamenti ordinando il reintegro delle dipendenti e il pagamento di un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione dal giorno della cessazione del rapporto di lavoro a quello dell'effettivo rientro in servizio. Quella delle due commesse, cinquantenni, madri di famiglia e con due figli a testa, è una vicenda emblematica. Assunte con contratti a tempo indeterminato e orario part time da 24 ore la settimana con la precisa scansione di turni e giorni di riposo, sono state costrette ad accettare il cambiamento delle regole imposto dalla liberalizzazione delle aperture con l'entrata in vigore del decreto Monti (marzo 2011). Fino a quel momento avevano lavorato a domeniche alterne. Poi non hanno più avuto una festività libera. Per quattro lunghi anni hanno accettato il nuovo orario. Ma quando hanno chiesto di poter tornare ad usufruire di una domenica libera ogni due si sono sentite rispondere picche. Sono iniziate contestazioni disciplinari con solleciti e minacce, tra l'indifferenza delle colleghe che le hanno sempre più isolate. Poco prima di essere licenziata una delle due è stata addirittura trasferita a Bologna. Le due commesse si sono rivolte alla Fisascat Cisl per impugnare il provvedimento aziendale. Assistite dagli avvocati Ferrara, De Salvo e Finocchiaro hanno trascinato Piazza Italia in tribunale.
E il giudice del lavoro ha accolto in pieno il ricorso: «In virtù del principio di volontarietà del lavoro a tempo parziale la legge prescrive l'indicazione puntuale nel contratto, oltre che della durata, anche della collocazione temporale, con riferimento a giorno, settimana, mese e anno. A fronte di questa rigidità le parti possono pattuire clausole elastiche. Ma a fronte della proposta datoriale - si legge nella sentenza - di variazione della collocazione dell'orario lavorativo le parti non hanno raggiunto alcun accordo. Da ciò deriva l'illegittimità della variazione unilaterale dell'orario e di tutti gli atti successivi, compreso il trasferimento». I licenziamenti sono stati quindi ritenuti «illegittimi per insussistenza dei fatti contestati» e il giudice ha applicato il famoso articolo 18 ordinando il reintegro delle lavoratrici.
Luca Ingegneri

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