LA SENTENZA
PADOVA Un'infermiera vince il concorso, ma l'Azienda ospedaliera

Venerdì 30 Luglio 2021
LA SENTENZA
PADOVA Un'infermiera vince il concorso, ma l'Azienda ospedaliera la allontana perchè no vax. Lei presenta un ricorso cautelare al Tribunale di Padova, sezione civile, ma il giudice del lavoro Silvia Rigon dà ragione all'Ospedale. L'infermiera ha partecipato e vinto il concorso pubblico per titoli ed esami per 190 posti di collaboratore professionale sanitario promosso da Azienda Zero.
La donna è stata poi convocata per la sottoscrizione del contratto di lavoro e avrebbe dovuto iniziare il 27 aprile di quest'anno nel reparto di Ortopedia e Traumatologia.
Ma il giorno prima, il 26 aprile, ha ricevuto una comunicazione dall'ufficio del personale, dove è stata avvisata che la sua assunzione non sarebbe avvenuta fino a quando non si fosse sottoposta al vaccino anti Covid. L'infermiera, ferma nella sua posizione di non volersi sottoporre al vaccino perchè a suoi dire ancora sperimentale, ha presentato un ricorso cautelare al Tribunale, nel quale ha affermato di non volersi vaccinare anche perchè affetta da morbo di Basedow (causa ipertiroidismo) recidivo in fase attiva in terapia con metimazolo dunque, secondo lei, incompatibile con le richieste di vaccinazioni.
In particolare però il ricorso dell'infermiera si è basata sul fatto che non fossero a lei applicabili in quanto non ancora assunta, le disposizioni del D.L. 44/2021 che prescrive l'obbligatorietà del vaccino per i professionisti, medici e infermieri, e per gli altri operatori socio sanitari che operano all'interno delle strutture ospedaliere e socio sanitarie. Inoltre che le disposizioni del predetto decreto non potessero considerarsi costituzionalmente legittime. L'Azienda Ospedale Università di Padova, difesa dagli avvocati Maria Luisa Miazzi, Francesco Rossi e Angela Rampazzo, ha chiesto il rigetto della domanda. Le tesi sostenute dalla difesa dell'Azienda sono state tutte integralmente condivise dal Tribunale e accolte.
Nell'ordinanza di rigetto del ricorso il giudice, ha infatti evidenziato principalmente che, indipendentemente dalla sussistenza del rapporto di lavoro l'adempimento dell'onere della vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività e, quindi, per chi, come la ricorrente, non era e non è ancora alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria la mancanza di vaccinazione, perciò solo, la stipulazione del contratto di lavoro, essendo ora (fino al 31 dicembre 2021) in base alla legge, la vaccinazione requisito essenziale per l'esercizio della professione sanitaria. L'Azienda Ospedale Università di Padova ha, dunque, correttamente deciso di non assumere la ricorrente scorrendo la graduatoria per dar corso all'assunzione di altri idonei, in possesso di tutti i requisiti compreso quello della vaccinazione.
I dubbi di costituzionalità sono tutti infondati, in quanto i vaccini in commercio non sono farmaci sperimentali, bensì autorizzati dalle Autorità competenti nell'esercizio della loro esclusiva discrezionalità tecnica. Lo Stato ha un potere di intervento e di prescrizione in materia vaccinale che gode di copertura costituzionale al fine di bilanciare la libertà del singolo con il diritto alla salute dei terzi.
Per tali fondamentali motivi il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alla refusione delle spese legali, non ritenendo il Tribunale che sussistessero valide ragioni per la compensazione. Secondo i legali dell'Azienda, la pronuncia rappresenta un punto fermo ed esaustivo che può costituire un importante chiave interpretativa del valore e della portata delle misure previste dal legislatore per la tutela della salute pubblica.
Marco Aldighieri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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