La legge italiana: prima l'affidamento

Sabato 14 Dicembre 2019
In Italia il regolamento che disciplina le adozioni è molto complesso e dettagliato. Tutto è riportato sul sito internet del Ministero della Giustizia.
Affinché si possa dar luogo all'adozione sono necessarie anzitutto due condizioni: dev'esserci la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore e l'idoneità dei coniugi ad adottare. Competente a emettere entrambi i provvedimenti è il Tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bimbo abbandonato.
«L'adozione vera e propria - si legge nel sito internet del Ministero - è preceduta dall'affidamento preadottivo. Decorso un anno dall'affidamento, con possibilità di proroga di un anno, il tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l'adozione.
Con questo procedimento viene spezzato ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino lo stato di figlio legittimo degli adottanti.
Il tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di indagini volte ad accertare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi della domanda. Tali indagini possono essere effettuate ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali, alle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.
L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
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