LE SENTENZE
VENEZIA Il meccanismo del price cap nelle concessioni autostradali,

Giovedì 26 Novembre 2020
LE SENTENZE
VENEZIA Il meccanismo del price cap nelle concessioni autostradali, per cui le minori spese di gestione devono tradursi in pedaggi inferiori per gli utenti, garantisce correttamente «l'efficientamento in un settore sostanzialmente monopolistico». Ma nel caso di Cav, occorre «valutare in concreto se effettivamente la riduzione dei costi in questione sia realizzabile senza compromettere le esigenze di manutenzione dell'infrastruttura autostradale e quindi la sicurezza della circolazione». Con questa motivazione, e con due sentenze quasi gemelle, il Tar del Veneto ha parzialmente accolto i ricorsi della società (che gestisce il Passante di Mestre e la Venezia-Padova) e della Regione (che ne è azionista al 50% con Anas), annullando la delibera con cui un anno e mezzo fa l'Autorità di regolazione dei trasporti (Art) aveva imposto un recupero di efficienza produttiva del 23,13% in un quinquennio.
IL TETTO DEI PREZZI
Il nuovo sistema tariffario unico, introdotto dopo le polemiche per il crollo del ponte Morandi, prevede per il gestore della tratta l'obbligo di fissare un indicatore di produttività ogni cinque anni e punta a definire i criteri di efficienza dei costi operativi, stabilendo una correlazione diretta fra esborso a carico dell'utente e investimenti per l'ammodernamento della rete. In sostanza il tetto dei prezzi dovrebbe servire a far sì che l'aumento dei pedaggi sia legato al miglioramento del servizio e a calmierarlo con l'imposizione di un recupero di efficienza nel tempo: i costi tendono infatti a diminuire con gli anni, in quanto gli investimenti effettuati per costruire, adeguare o salvaguardare le infrastrutture tendono a essere ammortizzati.
L'IMPUGNAZIONE
L'abbattimento prescritto dall'Autorità di regolazione dei trasporti alle Concessioni autostradali venete, però, era stato oggetto di impugnazione. La società presieduta da Luisa Serato, infatti, aveva ritenuto la percentuale richiesta «improbabile, se non impossibile, a meno di non procedere a tagli drastici delle spese maggiormente rilevanti per la stessa Cav, cioè quelle concernenti i lavori di manutenzione ed i costi del personale», che sul bilancio pesano rispettivamente per il 30% e per il 42%. Aveva protestato l'amministratore delegato Ugo Dibennardo: «Siamo una concessionaria totalmente pubblica, non distribuiamo dividendi agli azionisti e reinvestiamo completamente gli utili a favore delle infrastrutture del territorio veneto. Per questo non vogliamo essere trattati alla stregua dei privati che fanno business».
IL TRIBUNALE
Su questo, il Tribunale amministrativo regionale ha però affermato che «il sistema tariffario non deve essere strutturato per perseguire finalità ulteriori - anche se meritevoli - rispetto a quelle normativamente previste». Sono state inoltre respinte le contestazioni sul calcolo della riduzione pretesa: «Il metodo utilizzato da Art è il frutto di una scelta tecnica, sempre opinabile, ma comunque ragionevole ed attendibile da un punto di vista tecnico.
Secondo i giudici è invece fondata la censura sulla «mancata valutazione dei margini di effettiva realizzabilità, da parte di Cav, dell'obiettivo imposto, in ragione dei vincoli fattuali, giuridici ed economici già assunti». Siccome il nuovo sistema tariffario incide su concessioni vigenti, «in attuazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento», l'Autorità avrebbe dovuto «verificare in concreto, sulla base di un'analisi singolare - caso per caso - l'effettiva sostenibilità dell'importante obiettivo imposto».
Dunque dovrà essere tenuto in considerazione il Piano economico-finanziario della concessionaria, che peraltro viene autorizzato annualmente dal ministero dei Trasporti. Per il Tar, «pur a fronte di una valutazione dei costi di Cav come ingiustificatamente elevati e quindi da ridurre», soprattutto «in relazione ai costi del personale», Art avrebbe dovuto soppesare «l'incidenza dei vincoli giuridici ed economici già assunti da Cav sulla base del regolamento negoziale previgente, sul corretto svolgimento dell'operazione di efficientamento imposta».
Angela Pederiva
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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