LA SENTENZA
VENEZIA Gli straordinari dei carabinieri? Per essere reclamati, e

Giovedì 27 Giugno 2019
LA SENTENZA
VENEZIA Gli straordinari dei carabinieri? Per essere reclamati, e quindi pagati, devono essere quantificati sulla singola giornata, non sul totale settimanale. È questo il cuore della sentenza, pubblicata ieri, con cui il Tar del Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso di 80 militari in servizio in Veneto contro il ministero della Difesa e il comando generale dell'Arma.
LA VICENDA
Nell'elenco dei ricorrenti figurano ufficiali e sottufficiali, comandanti di stazione, investigatori, responsabili delle scorte, addetti di polizia giudiziaria. Insomma, servitori dello Stato che chiedevano di veder accertato il loro diritto «alla corresponsione del compenso straordinario in relazione alle ore di lavoro svolte», nel quinquennio compreso fra marzo del 2009 e lo stesso mese del 2014 (anno in cui venne promossa l'azione giudiziaria), «nelle giornate destinate al riposo settimanale o in festivi infrasettimanali, a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali». La legge prevede infatti che quest'ultima sia la durata standard, con un giorno di riposo alla settimana. «Qualora esigenze inderogabili di servizio lo richiedano avevano tuttavia fatto presente i carabinieri, rappresentati dagli avvocati Benedetto Solazzi e Claudio Mignone gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza sono tenuti a prestare attività lavorativa anche in eccedenza alle ordinarie 36 ore settimanali». Il problema era però che l'amministrazione non aveva versato «alcun compenso retributivo straordinario, riconoscendo esclusivamente il recupero del riposo e, in pochissimi casi, la sola indennità», pari a 8 euro tutto compreso. Un forfait che, secondo i ricorrenti, «ha la finalità di remunerare la sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero», senza incidere sul computo dell'attività lavorativa straordinaria, che invece a loro avviso «deve avvenire su base settimanale». La difesa dei militari aveva inoltre sottolineato che fosse onere della stessa amministrazione, considerata in questo caso debitrice, «provvedere ad effettuare i conteggi e liquidare ai singoli ricorrenti il pagamento delle retribuzioni spettanti in relazione alle ore di lavoro straordinario da essi prestate nelle giornate in cui avrebbero dovuto godere del riposo compensativo», senza la necessità che fossero i dipendenti a precisare date e orari, in quanto la documentazione in tal senso era già a disposizione dei vertici dell'Arma.
LE MOTIVAZIONI
Ma il Tribunale amministrativo regionale ha respinto questa tesi. Anche alla luce di un pronunciamento della Corte Costituzionale, infatti, i giudici di Venezia hanno rilevato che «la giurisprudenza amministrativa, ai fini dell'individuazione della categoria delle ore di straordinario, ha concluso per l'infondatezza del criterio di calcolo su base orizzontale (vale a dire settimanale)», indicando piuttosto la necessità di applicare il «criterio verticale che considera le ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario giornaliero». Dunque «il computo del lavoro straordinario deve farsi con riguardo alla quantità di lavoro prestata nell'ambito della singola giornata (...) e non secondo l'eccedenza oraria settimana per settimana». Una precisazione che sembra comunque schiudere la porta alla possibilità di ripresentare il ricorso, basandolo però questa volta su un meccanismo di calcolo. E non più in forma collettiva, bensì a livello individuale, in ragione del principio per cui «ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione».
A.Pe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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