Il Tar: «Gli interessi di Cvn e ditte possono non coincidere»

Domenica 18 Novembre 2018
Il Tar: «Gli interessi di Cvn e ditte possono non coincidere»
LA SENTENZA
VENEZIA Così come Mantovani, anche Fincosit aveva impugnato il sesto atto aggiuntivo alla convenzione per la realizzazione del Mose, in particolare contro l'affidamento delle opere non alle imprese socie bensì mediante gare pubbliche, elemento che sarebbe all'origine della crisi dei due gruppi. Entrambi i casi sono stati discussi lo scorso 17 ottobre e venerdì è stata pubblicata la prima sentenza: ricorso improcedibile. Tecnicamente il Tar del Veneto ha rilevato la «sopravvenuta carenza di interesse» da parte dell'azienda, in quanto era stata contestata la penultima (e non l'ultima) versione del provvedimento, ma nelle motivazioni si legge un passaggio significativo, rispetto al merito della questione: «Le decisioni assunte dal Consorzio in straordinaria gestione attengono ad interessi e strategie operative che possono non coincidere con quelli delle singole società consorziate».
LA VICENDA
Nel mirino di Fincosit, alla pari di Mantovani, sono finite le modifiche apportate il 30 marzo 2017 alla convenzione del 4 ottobre 1991 sulla disciplina del rapporto tra l'allora Magistrato alle acque (oggi Provveditorato interregionale alle opere pubbliche) e il Consorzio Venezia Nuova, nonché sulla programmazione delle attività da svolgere per la costruzione del sistema di dighe mobili. In un quarto di secolo, come riassumono i giudici della prima sezione, è successo di tutto e di più: per esempio «i tempi di ultimazione dei lavori sono stati più volte posticipati e si sono verificati scostamenti tra le somme stanziate, le risorse effettivamente disponibili e le produzioni di cantiere», ma soprattutto è scoppiato lo scandalo della corruzione, per cui quattro anni fa la prefettura di Roma ha adottato il «provvedimento di straordinaria e temporanea gestione». Di conseguenza negli anni si sono susseguiti diversi atti aggiuntivi, fra cui appunto il sesto, introdotto durante il commissariamento del Cvn e diventato però definitivo solo il 12 ottobre 2017, quando ormai i ricorsi di Fincosit e Mantovani erano già stati presentati.
LE MOTIVAZIONI
Fincosit ha sostenuto di aver avuto contezza questa ultima versione solo nel corso della causa, ma il Tribunale l'ha ritenuta un'argomentazione insufficiente. Al di là di questo aspetto, comunque, i giudici hanno puntualizzato le prerogative dei commissari: «Appare evidente che gli Amministratori Straordinari del Consorzio Venezia Nuova, nominati dal Prefetto, agiscono per il perseguimento delle finalità pubblicistiche». Obiettivi, hanno rimarcato i magistrati, che non necessariamente corrispondono a quelli delle imprese consorziate: «Si tratta di una naturale conseguenza derivante dalla peculiare natura dell'istituto in esame, che è volto (...) a porre rimedio ad una situazione patologica del rapporto contrattuale tra i privati e l'Amministrazione. In tale prospettiva anche la sottoscrizione del VI Atto Aggiuntivo costituisce dunque attuazione della suddetta gestione in regime di legalità controllata ed ha come scopo ultimo quello di consentire la realizzazione e il completamento della concessione originaria, nell'interesse dell'Amministrazione concedente e dell'intera collettività».
Angela Pederiva
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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