VERONA - Al centro della vicenda una coppia di italiani, sposati in Canada, che si erano visti rifiutare dal Comune di Verona il riconoscimento dell'atto di quel Paese in cui sono indicati entrambi come genitori.
La Corte ha ritenuto, anticipa l'ufficio stampa, che nel giudizio costituzionale possono infatti intervenire, oltre a chi ne sia già parte e al Presidente del Consiglio dei ministri, soltanto coloro che siano «titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio» (articolo 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). Nel caso in esame, la Consulta ha ritenuto che la decisione del giudizio pendente di fronte alla Corte di cassazione - che ha ad oggetto unicamente la posizione giuridica dei due uomini verso il bambino - non possa produrre effetti giuridici immediati nei confronti della donna.
Le motivazioni dell'ordinanza saranno depositate nelle prossime settimane. «nella parte in cui non consentono, secondo l'interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l'ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della 'gestazione per altrì del cosiddetto genitore d'intenzione non biologico».