Il medico fiscale non la trova a casa nell'orario di reperibilità: salva, era dal dottore

Sabato 3 Novembre 2018
Il medico fiscale non la trova a casa nell'orario di reperibilità: salva, era dal dottore
21
VENEZIA - Il medico fiscale non l'aveva trovata in casa durante l'orario di reperibilità che ogni lavoratore è tenuto a rispettare in caso di assenza per malattia, e così la Regione Veneto decise di sanzionarla con un richiamo scritto. 
Ma la sezione lavoro del Tribunale ha deciso di annullare la sanzione disciplinare, condannando Palazzo Baldi a rifondere alla dipendente le spese di lite, quantificate in oltre duemila euro. Il giudice Chiara Coppetta Calzavara ha infatti accertato che l'impiegata, assistita dall'avvocato Jacopo Molina, non si era assentata ingiustificatamente dalla propria abitazione. Al contrario si era recata nell'ambulatorio del proprio medico di base per farsi rilasciare il certificato relativo al periodo di malattia; assenza che la dipendente aveva peraltro comunicato in mattinata al proprio ufficio, al quale aveva spiegato che sarebbe uscita nel pomeriggio per recarsi dal medico di base.


 
«NESSUNA VIOLAZIONE»Nell'infliggere la sanzione disciplinare, la Regione Veneto aveva contestato alla dipendente di non aver comunicato l'ora precisa nella quale si sarebbe assentata, ma tale richiesta, secondo il Tribunale, non è prevista da «alcuna norma di contratto collettivo o di legge, né disposizione della Regione (...) È vero che la ricorrente poteva recarsi dal medico dopo le 18, atteso che l'orario delle visite era fissato sino alle 18.30, ma pare evidente che abbia ben pensato di recarsi dal proprio medico immediatamente all'apertura, per inoltro tempestivo del certificato di malattia», scrive il giudice. Il quale concluse: «Deve pertanto ribadirsi - si legge nella sentenza - che il comportamento della dipendente, in mancanza di provate diverse indicazioni della Regione, non costituisce nella fattispecie in esame condotta disciplinarmente rilevante, essendo stato il suo allontanamento dal domicilio giustificato alla necessità di recarsi dal proprio medico di base al fine del rilascio del certificato di malattia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Ultimo aggiornamento: 5 Novembre, 17:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEMME

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

www.piemmemedia.it
Per la pubblicità su questo sito, contattaci