È senza permesso di soggiorno, ma il giudice gli concede la residenza perché convivente

Sabato 25 Settembre 2021 di Nicola De Rossi
Martellago, l'ufficio anagrafe del Comune

MARTELLAGO - Il Comune deve iscrivere nelle sue liste anagrafiche una persona straniera che convive con un cittadino/a residente, anche se non ha il permesso di soggiorno e la convivenza di fatto non è stata formalizzata. Così ha deciso il giudice del tribunale di Venezia Giovanni Francesco Perilongo, ordinando al Comune di Martellago, che l’aveva negata, l’iscrizione di un cubano di 36 anni nei registri della popolazione residente e l’inserimento nello stato di famiglia della compagna. Una sentenza che sarebbe passata sotto traccia se l’amministrazione, pur non essendosi costituita, non fosse stata condannata anche a pagare le spese legali, 3.177 euro, non compensati dal giudice, e l’apposito fondo liti non fosse incredibilmente sguarnito: il debito è divenuto “fuori bilancio” e dovrà passare, giovedì, in consiglio. 

Lo straniero, munito solo di visto semestrale, chiede all’anagrafe la residenza giustificando l’istanza con la sua convivenza con una residente. Trattandosi di caso particolare l’ufficio chiede un parere alla Prefettura «che ha confermato la decisione di rigettare la richiesta in assenza di permesso di soggiorno» spiega il vicesindaco con delega all’Anagrafe Alberto Ferri, prevenendo accuse di “discriminazione” alla Giunga leghista. Ma il richiedente il 27 luglio presenta ricorso urgente in Tribunale con le dichiarazioni della compagna e il giudice lo ha accolto. Perilongo ha ammesso che le interpretazioni sono difformi ma ha ritenuto prevalente la direttiva 38/Ce del Parlamento europeo che impone allo Stato membro di agevolare “l’ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata”, e ciò “a prescindere dall’intervenuta formalizzazione del vincolo”: vincolo in forza del quale “non si poteva ritenere che lo straniero non soddisfacesse il requisito della regolare presenza in Italia anche in assenza di un permesso di soggiorno”.

“Ove sia stata costituita una famiglia di fatto, lo status di “familiare” precede la registrazione della dichiarazione anagrafica, che costituisce l’estrinsecazione di un diritto (e un obbligo) di cui il familiare è già titolare” conclude la sentenza del 27 agosto. Il Comune l’ha applicata, «ma meditiamo di impugnarla, non in polemica con questa persona ma per chiarire la questione - commenta Ferri -. È di martedì una circolare del Ministero dell’Interno che, dati i sempre più numerosi casi del genere, invita i sindaci ad attenersi al parere dell’avvocatura dello Stato secondo cui è condizione necessaria la preliminare regolarità del soggiorno in Italia del richiedente.

Questa prassi rischia di diventare un’escamotage per ottenere il permesso di soggiorno a scapito anche degli altri stranieri».

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