Tempi lunghi per le cause dei sanitari no-vax sospesi: deciderà il giudice ordinario

Sabato 22 Gennaio 2022 di Angela Pederiva
Tempi lunghi per le cause dei sanitari no-vax sospesi: deciderà il giudice ordinario

VENEZIA - Arrivano i primi pronunciamenti sui ricorsi dei sanitari sospesi in Veneto in quanto non vaccinati.

Per ora si tratta di verdetti del tutto interlocutori, che prospettano però tempi lunghi per i contenziosi. Di fronte alle impugnazioni di tre lavoratori, infatti, il Tar ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.


LE VICENDE
Protagonisti delle vicende, differenti per le motivazioni ma simili nella richiesta di rientrare in servizio, sono una biologa nutrizionista libera professionista, un'operatrice iscritta all'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e un altro sanitario. Tutti e tre non si sono immunizzati, per questo le rispettive Ulss li hanno considerati inadempienti all'obbligo vaccinale. Gli interessati hanno presentato vari rilievi rispetto alle contestazioni, adducendo svariate giustificazioni per il mancato rispetto della norma. Per esempio la biologa ha spiegato di essere affetta da «una pluralità di gravi patologie e familiarità» che necessiterebbero «di ulteriori approfondimenti diagnostici». Anche l'operatrice ha fatto riferimento alla propria salute, sostenendo che «le condizioni cliniche» da lei prospettate non sarebbero state «in alcun modo valutate» dall'ente per cui lavora. Pure il terzo sanitario ha invocato l'esenzione, affermando che «il medico di medicina generale deve meramente attestare il quadro anamnestico alla luce della documentazione prodotta», mentre l'Ulss non potrebbe «accedere alla visione dei referti specialistici stante il necessario rispetto dei principi di tutela assoluta di riservatezza di dati personali sensibili».
Comuni ai diversi casi sono poi le argomentazioni secondo cui non sarebbe legittimo «un obbligo vaccinale rispetto ad un vaccino non sperimentato in ordine alle interazioni con patologie» come quelle di cui sono portatori i ricorrenti, «non testate dai produttori del vaccino medesimo», tanto che le medesime malattie «si porrebbero quali limite della prevalenza della salute pubblica rispetto a quella individuale».
LE MOTIVAZIONI
I tre lavoratori avrebbero voluto che il Tar annullasse i provvedimenti di sospensione. Ma i giudici amministrativi hanno declinato la propria giurisdizione, in favore di quella del Tribunale ordinario. La sentenza riconosce che «l'imposizione dell'obbligo vaccinale nei confronti dei sanitari» è «dichiaratamente strumentale alla soddisfazione di due interessi pubblici, quello alla tutela della salute collettiva, da un lato, e quello al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'esercizio delle prestazioni sanitarie (che contemplano cura e assistenza), dall'altro». Tuttavia viene rimarcato che il legislatore non ha previsto sanzioni «amministrative, disciplinari, penali», e dunque il «relativo potere autoritativo di irrogazione in capo ad un'Amministrazione pubblica», ma ha orientato «tutta la disciplina correlata all'adempimento del suddetto obbligo in funzione della possibilità, per il professionista o l'operatore sanitario, di svolgere la sua attività lavorativa». Di conseguenza la sospensione «non appartiene alla sfera del diritto pubblico», ma assume un rilievo «strettamente privatistico perché incide direttamente sul rapporto di lavoro o sullo svolgimento della prestazione lavorativa autonoma, quale effetto della sopravvenuta impossibilità temporanea per inidoneità a svolgere l'attività sanitaria».
Annotano infatti i magistrati: «La sospensione non è disposta dagli Ordini, così come non è disposta dall'Amministrazione sanitaria, ma è una conseguenza dell'inadempimento meramente fotografato da quest'ultima mediante l'atto di accertamento, che gli Ordini si limitano a comunicare al professionista, cioè è un mero obbligo informativo, previa presa d'atto e senza alcuna valutazione di merito, riportando l'annotazione relativa all'albo». Di conseguenza la faccenda non è di competenza del Tar, ma del giudice del lavoro, cosicché i tempi di definizione della controversia rischiano di allungarsi parecchio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEMME

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

www.piemmemedia.it
Per la pubblicità su questo sito, contattaci