JESOLO - Da provvedimento transitorio a intervento costante. Contrasto allo sballo alcolico, l'ordinanza "entra" a far parte in maniera stabile del Regolamento di polizia urbana. Giovedì prossimo arriverà in Consiglio comunale la proposta di modifica dell'articolo 26-bis del Regolamento dedicata alla "Vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine". Dal 2018 il Comune, per poter fronteggiare situazioni di pericolo, degrado e danneggiamento, nonché per contrastare il consumo eccessivo di alcolici, vara ogni anno le cosiddette "ordinanze anti-alcol". Nel giugno scorso queste misure, si invito della Prefettura, sono state inasprite rispetto al passato per garantire a residenti e turisti maggiore sicurezza e tranquillità.
LA PROPOSTA
La nuova proposta prevede il recepimento delle ordinanze all'interno del Regolamento di Polizia urbana, non trattandosi più di provvedimenti urgenti, ma di interventi ormai costanti. Di conseguenza, l'articolo 26-bis verrebbe modificato e integrato prevedendo il divieto "in tutto il territorio la vendita per asporto, compresa quella effettuata attraverso distributori automatici, di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine". Il provvedimento, per volontà dell'Amministrazione, sarà in vigore da maggio a luglio solo nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalla mezzanotte alle 7, mentre ad agosto sarà operativo tutti i giorni, nella stessa fascia oraria. Il divieto sarà poi in vigore anche nel periodo pasquale, dalle 20 del sabato alle 24 del lunedì. Il divieto di detenzione e consumo riguarderà le "bevande alcoliche di qualunque gradazione, in qualsiasi involucro o contenitore, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, compreso l'arenile e le aree demaniali, l'esterno dei plateatici dei pubblici esercizi e l'esterno delle aree date in concessione ai chioschi, con esclusione del consumo effettuato entro il perimetro dei plateatici concessi agli esercizi di somministrazione, nonché in occasione di eventi pubblici a ciò espressamente autorizzati".
LE SANZIONI
La proposta di modifica all'articolo 26-bis prevede, infatti, che "il sindaco potrà modificare i periodi e gli orari" di validità del divieto, ma anche la possibilità "in casi particolari e in aree circoscritte" di interdire totalmente o introdurre specifiche condizioni per la vendita di bevande alcoliche qualora emergesse che essa è collegata a fenomeni di turbativa della quiete pubblica e della sicurezza urbana. La violazione delle disposizioni prevede una sanzione compresa tra i 25 e i 500 euro.
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