Albergo non comunicò le generalità dei clienti, per la Cassazione è reato. Processo da rifare

Venerdì 4 Marzo 2022 di Gianluca Amadori
Per i giudici gli alberghi devono comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità dei clienti

VENEZIA - Costituisce ancora un reato sanzionabile penalmente la mancata comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone alloggiate in una struttura ricettiva. Lo ha sancito la Corte di Cassazione in una recente sentenza con la quale, accogliendo il ricorso presentato dalla Procura di Venezia, ha annullato l’assoluzione pronunciata nell’agosto dello scorso anno dal giudice per le indagini preliminari di Venezia.

A questo punto il caso dovrà tornare di fronte al Tribunale lagunare per un nuovo giudizio, destinato a concludersi con una condanna.

La vicenda riguarda una struttura ricettiva di Dorsoduro la cui titolare è stata imputata della violazione di quanto previsto dall’articolo 109 del Testo unico di pubblica sicurezza. In particolare la Procura le contestava di «non avere comunicato all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate nella propria struttura ricettiva nel febbraio del 2020, in quanto priva delle credenziali di accesso al portale telematico».

Il gip di Venezia ha pronunciato sentenza di assoluzione ritenendo il fatto non più previsto dalla legge come reato in quanto sarebbe vigente unicamente il comma 3 dell’articolo 109 Tulps per effetto dell’abrogazione del comma 1 dell’articolo 109, come modificato dalla legge n. 135 del 2001, ad opera della legge 79 del 2011. 

Secondo la Cassazione, però, questa interpretazione è errata. I giudici della Suprema corte riconoscono che gli interventi normativi che si sono succeduti nel tempo «hanno determinato non poche incertezze applicative». Ma precisano che la legge 135 del 2001, legislazione nazionale del turismo, che ha riscritto per intero l’art. 109 Tulps, «non prevedendo alcuna sanzione, né penale né amministrativa, determina l’applicazione della sanzione penale ai sensi dell’articolo 17 Tulps». E che la successiva abrogazione della legge 135/2001 non ha effetti sull’articolo 109 Tulps che «è tutt’ora in vigore», si legge nella sentenza 7128 del 2022. Secondo i giudici della Suprema corte ciò sarebbe confermato anche dai successivi interventi normativi in materia.
«La condotta di non avere comunicato all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate nella propria struttura ricettiva, conserva penale rilevanza», conclude la Cassazione». Il fascicolo torna dunque a Venezia per un nuovo processo.

Ultimo aggiornamento: 5 Marzo, 09:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEMME

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

www.piemmemedia.it
Per la pubblicità su questo sito, contattaci